Cancellato l'emendamento che prevedeva l'ennesimo aumento del contributo unificato.
Mercoledi 24 Dicembre 2014 |
L'emendamento n. 3.4116, presentato dal Governo nella seduta del 15 dicembre, che prevedeva ancora una volta l'aumento del contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari, è stato dichiarato inammissibile durante l'iter di approvazione della legge di stabilità 2015.
Il testo licenziato dal Senato è stato approvato ieri alla Camera in via definitiva e pertanto, almeno nell'immediato, l'aumento del contributo unificato sembra scongiurato.
Per la giustizia tuttavia, non poteva mancare la sorpresina di fine anno.
Finora, come noto, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore fino a 1.033 euro erano completamente esenti sia dalle spese di notifica (diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione) che dai diritti di cancelleria ed erano soggette solo al versamento del contributo unificato.
Lo prevede infatti il comma 1 dell'art. 46 della L. 374/1991 e successive modificazioni, ossia la legge che ha istituito la figura del Giudice di Pace.
Il comma 82 della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 46 il comma 1-bis che impone a tutti (cittadini e imprese) il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, comprese quelle al di sotto dei 1033 euro.
Per tali cause restano quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro.
E' inevitabile quindi un inasprimento generale dei costi, tenuto conto anche della centralizzazione e dell'accorpamento di molti uffici UNEP con il conseguente aumento delle spese di trasferta degli ufficiali giudiziari, ed è triste constatare come, ancora una volta, saranno penalizzate le cause di modesto valore, rendendo sempre meno conveniente il ricorso alla giustizia, ad esempio per le impugnazioni delle multe o per recuperare crediti di modesto valore.
Di seguito il testo del comma 82:
82. All’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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