Indennità di accompagnamento e contenuto del certificato medico allegato alla domanda

Indennità di accompagnamento e contenuto del certificato medico allegato alla domanda

L’indennita’ di accompagnamento va riconosciuta anche se nel certificato allegato alla domanda amministrativa manca la crocetta sullo stato di salute dell’assistito.

Giovedi 9 Luglio 2020

L’omesso contrassegno con una “crocetta“ nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa attestante la condizione dell’assistito di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita non preclude il diritto al riconoscimento a quest’ultimo della prestazione previdenziale e la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta del suddetto beneficio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12549/2020, pubblicata il 25 giugno 2020.

IL CASO: La vicenda nasce dal giudizio promosso da una cittadina avverso il provvedimento amministrativo con il quale l’INPS aveva rigettato la sua domanda tesa ad ottenere il diritto all’indennità di accompagnamento.

Il Tribunale, dopo aver provveduto all’accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all’indennità di accompagnamento, accoglieva il ricorso dichiarando il diritto della ricorrente all’indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. La domanda in sede amministrativa era stata rigettata dall’INPS per la inidoneità della certificazione medica allegata stante.

Il Tribunale ha considerato irrilevante, ai fini della idoneità della domanda amministrativa, la mancata apposizione della crocetta sulla specifica prestazione richiesta. Avverso la sentenza del Tribunale, l’INPS interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e nel rigettarlo ha ribadito il principio secondo il quale "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost." (Cass. 24896/2019; Cass. n. 14412/2019).

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