Incapacità a testimoniare della vittima di un sinistro stradale.

Incapacità a testimoniare della vittima di un sinistro stradale.
Mercoledi 30 Maggio 2018

Il caso: S.P, N.D., C.P. e V.P. convenivano dinanzi al Tribunale la società Generali Assicurazioni s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni da essi attori rispettivamente patiti in conseguenza della morte del proprio congiunto, V.P., il quale era deceduto a causa di un sinistro stradale provocato da un veicolo non identificato.

Sia il tribunale che la Corte d'Appello rigettavano la domanda, ritenendo che:

- l'unico testimone escusso nel giudizio di primo grado era incapace a deporre, perché trasportato sul veicolo della vittima, e vittima anch'egli di lesioni personali in conseguenza del medesimo sinistro;

- le altre prove raccolte non dimostravano affatto il coinvolgimento di ulteriori mezzi nella dinamica del sinistro.

Gli attori soccombenti ricorrono quindi in Cassazionem denunciando la violazione dell'art. 246 c.p.c.: il testimone ritenuto dalla Corte d'appello incapace a deporre aveva rinunciato ai suoi diritti al risarcimento, che erano anche prescritti, e quindi non aveva alcun interesse all'esito della lite, tale da renderlo incapace a deporre.

Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, richamano i seguente principi di diritto:

- “ la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 cp.c a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto";

- la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse;

- pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione, cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'ari 246 cod. proc civ come causa d'incapacità a testimoniare.”

Esito: rigetto.

Allegati:

Cassazione civile ordinanza n.12660/2018

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