Impugnazione per gli interessi civili: la sentenza delle SS UU della Cassazione

Impugnazione per gli interessi civili: la sentenza delle SS UU della Cassazione
Mercoledi 4 Ottobre 2023

E’ stata depositata il 21 settembre la sentenza n.38481/23 relativa alla questione in diritto, rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, per la decisione in diritto riguardante l’applicabilità, ai sensi dellart. 573, comma 1-bis CPP a tutte i le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 ovvero alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data.

Più esattamente, con Ordinanza. n. 8149/2023 la V Sezione della Suprema Corte aveva rimesso alle SS.UU. la questione affinché chiarisse «se l’art. 573, comma 1-bis, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a) n. 2, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al Giudice civile o alla sezione civile competente,che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesso a partire dal 30 dicembre 2022».

Le Sezione Unite,con la sentenza citata, hanno sancito che “L’art. 573, comma 1-bis, CPP,introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022,data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022».

  • La modifica apportata alla norma

Invero, a parere del Prof Giorgio Spangher, la nuova procedura introdotta dalla Riforma Cartabia sul tema appare lacunosa e genera molti dubbi sulle modalità di trasmissione degli atti al Giudice Civile e sull’attività delle parti.

Sta di fatto che la Riforma Cartabia è intervenuta anche sull’art. 573 CPP. che regola l’impugnazione per i soli interessi civili ed ha introdotto un ulteriore comma, vale a dire il comma 1-bis, che dispone quanto segue:

Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi riducendo civili, il giudice d’appello e la Corte di Cassazione,se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al Giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.

La ragione di una tale modifica “sembra potersi rinvenire nel fatto che, a fronte della definitività dei capi della decisione relativi all’accertamento penale, la sede naturale per la prosecuzione del giudizio debba essere quella civile” (Ufficio del Massimario Cassazione),

In tal modo si sono voluti regolare “i rapporti tra processo penale (…) [e] azione civile” con il “trasferimento della decisione al Giudice civile, dopo la verifica sulla ammissibilità dell’impugnazione,svolta dal giudice penale”,come enuncia la Relazione illustrativa, fermo restando che, da un lato occorre che la sentenza sia impugnata per i “soli” interessi civili, dall’altro si rende necessario che il “giudice penale dell’impugnazione abbia verifi cato l’assenza d’impugnazione anche agli effetti penali” (C.S.M.,Parere del 21/09/2022).

Ciò posto, il Giudice civile non può a sua volta “accertare incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale, neppure nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato”.

Con “il rinvio dell’appello o del ricorso al Giudice civile,l’oggetto dell’accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria derivante dall’illecito penale” e, pertanto, non vi sarebbe “una modifica della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile” (così: la Relazione illustrativa).

Ad ogni modo, per effetto di questa riforma, qualora la “decisione penale sia impugnata per i soli interessi civili starà ai giudici civili e non più a quelli penali dover proseguire il procedimento,utilizzando le prove acquisite nel processo penale o, eventualmente, assunte di fronte a sé” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto).

Tuttavia,l’uso dell’avverbio “eventualmente”, in ordine alle prove acquisite nel processo civile, dovrebbe lasciare chiaramente intendere, a parere della Dottrina prevalente, che questa acquisizione costituisca una mera eventualità, e, di conseguenza, non esclude che il Giudice civile possa decidere esclusivamente sulla base delle sole prove acquisite nel processo penale, così riducendo notevolmente i tempi della propria decisione..

  • Le impugnazioni della parte civile

Invero,l’art. 538 CPP. prevede che solo quando pronuncia sentenza di condanna il Giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e per il risarcimento del danno, mentre quando pronuncia sentenza di assoluzione o di proscioglimento, il Giudice penale di primo grado non può stabilire la responsabilità civile dell’imputato neppure nei casi in cui l’esclusione della responsabilità penale non lo precluderebbe.

Questa regola è derogata per i giudizi d’impugnazione disciplinati dall’art.576 CPP.,che legittima la Parte Civile costituita ad impugnare ai soli effetti della responsabilità civile la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio,mentre l’art. 578 CPP. impone al Giudice dell’impugnazione proposta contro una sentenza di condanna,di pronunciarsi sull’azione civile anche se è sopravvenuta l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia.

In tutti gli altri casi in cui non sia in discussione la responsabilità penale, il Giudice penale non può pronunciarsi sull’azione civile (v. A. Nappi in Giustizia Insieme).

Pertanto,con la modifica dell’art. 573 e l’introduzione del comma 1-bis,è stato previsto che, quando non sia più in discussione la responsabilità penale e l’impugnazione non sia inammissibile,l’azione civile sia trasferita in sede civile,con la conseguenza xhe il Giudice d’appello o la Corte di Cassazione «rinviano gli atti per la prosecuzione, rispettiva mente,al Giudice civile o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile», come innanzi ricordato..

In precedenza, tale previsione era emersa dall’orientamento prevalente della giurisprudenza civile, secondo la quale avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di un obbligo di utilizzazione delle prove provenienti dal processo penale, che il Giudice civile «potesse utilizzare, senza averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento”.

Pertanto,la Riforma ha ora introdotto un l’obbligo, non solo una facoltà, del Giudice civile di valutare le prove acquisite nel processo penale.

Questa nuova norma va considerata a favore della Parte civile, perché la esime dall’onere di iniziare daccapo in sede civile un giudizio in cui può ancora far valere la sua pretesa risarcitoria non preclusa dal giudicato e così accelerare la decisione..

Una volta effettuata la verifica di ammissibilità dell’impugnazione, la Corte di Appello o la Corte di Cassazione devono rinviare gli atti per la prosecuzione del giudizio al Giudice o alla Sezione Civile competente, per la decisione. (così Biondi in Sistema Penale Febbraio 2023)

Tuttavia,dopo l’entrata in vigore della norma, si è posta da subito la questione dell’applicabilità ai giudizi pendenti in Corte di Appello o in Cassazione ai fini della impugnazione per i soli interessi civili.

Fino alla decisione delle SS UU innanzi citata si riteneva che, non avendo previsto il Legislatore alcuna espressa disciplina transitoria, si poteva propendere per l’immediata applicabilità della novella legislativa ovvero ricorrere al principio generale per cui la competenza del Giudice è fissata nel momento in cui il giudizio è incardinato davanti a lui (principio della c.d. perpetuatio jurisdictionis).

Per contro,la Dottrina, con particolare riguardo al giudizio di appello, propendeva per l’applicabilità della nuova disposizione a tutti gli appelli proposti dopo l’entrata in vigore del d. lgs n. 150/2022 ossia al 30 Dicembre 2022.

In effetti, dalla lettura della Relazione illustrativa, emerge chiaramente l’intenzione del Legislatore delegato di favorire un ulteriore risparmio di risorse, nell’ottica di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, data la limitazione della cognizione del Giudice civile alle “questioni civili”,in attuazione di quanto disposto nell’art. 13 comma 1 lett. d) della Legge Delega n. 134/2021,

In effetti,il Giudice civile non potrebbe accertare neppure incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale, poiché “con il rinvio dell’appello o del ricorso l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale” e, quindi, “non vi sarebbe una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile, dal momento che la costituzione di parte civile,che deve contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”, secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lett. d), CPP” (v. Relazione Illustrativa).

  • La costituzione in giudizio della parte civile

Va ancora ricordato che, in base alla vecchia formulazione dell’art. 78 CPP,e secondo una unanime giurisprudenza, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria erano da considerare solo funzionali all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi".

In tal caso si riteneva sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, individuando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata dalla Parte Civile costituita..

In sintesi, si riteneva che l'impegno necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipendesse dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa fatta valere in giudizio dalla Parte civile, perché si richiedeva l'indicazione delle ragioni che giustificano la proposizione della domanda,ma non anche delle ragioni che potessero determinarne l'accoglimento.

Sul punto,l’esplicito riferimento alla finalità civile della domanda,aggiunto nel 2022 all’art. 78 comma 1, lettera d) CPP., ha attenuato, non aggravato, l’onere argomentativo per la Parte civile che intenda costituirsi nel processo penale.

Il nuovo assetto generale del processo penale è, adesso, ispirato all’idea della separazione dei giudizi penale o civile essendo prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale,rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo.

Con riguardo all’impugnazione proposta dalla parte civile, ai sensi dell’art. 576 CPP, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 176 del 2019,aveva pure chiarito che il Giudice dell’impugnazione è innanzi tutto chiamato a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell’imputato,confermando o riformando,seppure solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado.

Anche quando l’unica impugnazione proposta sia quella della Parte civile,non è irragionevole che il Giudice d’appello sia quello penale,con la conseguenza che le regole di rito siano quelle del processo penale.

Per contro,nel caso dell’annullamento della sentenza ai soli effetti civili previsto dall’art. 622 c.p.p., la giurisprudenza ha chiarito che il giudizio avanti al Giudice civile designato è da considerarsi come un Giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss CPC. a seguito della riassunzione.

Dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili mentre non può, invece, ipotizzarsi il potere della Corte di Cassazione penale di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice civile del rinvio deve uniformarsi.

Lo stesso tenore letterale dell'art. 393 CPC.,secondo il quale nella ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio consegue l'estinzione dell'intero processo,avalla la tesi della autonomia del Giudizio civile di "rinvio" a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione penale.

La configurazione del giudizio conseguente all'annullamento in sede penale ai soli effetti civili,è sancito dall‘art. 622 CPP come giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale e consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 CPC, nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale.

La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità.

L'emendatio, ma non la mutatio della domanda, garantisce al danneggiato di "espandere" la domanda risarcitoria allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c. e consente al danneggiante di evitare di subire la perdita di un grado di giudizio in conseguenza della scelta della controparte.

Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e la sua posizione giuridica protetta dalla Legge..

Con la Riforma, il Legislatore delegato ha inteso introdurre,con il comma 1-bis dell’art 573 CPP. quella che,nella stessa relazione illustrativa del d. lgs n. 150/2022, viene defini ta come l’innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica del giudice penale sulla ammissibilità della stessa.

Non si tratta, quindi, di un “annullamento con rinvio” al Giudice civile, ma di affermare l’autonomia del Giudizio civile di “rinvio” e la necessità che lo stesso sia riassunto, secondo la disciplina di cui agli artt. 392 e ss. CPC.

La stessa norma introdotta parla di un “rinvio per la prosecuzione” al giudice o alla sezione civile competente..

In questo senso, dunque, si spiega, da un lato, la modifica apportata all’art. 78 lett. d) CPP. dall’altra, la precisazione che il Giudice civile, cui gli atti vengono rimessi, “decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.

E’ evidente che per potere proseguire il giudizio dinanzi al Giudice civile,occorre che l’azione civile sia stata esercitata, fin dall’inizio, con una domanda che esponga dettagliatamente le ragioni che la giustificano agli effetti civili.

Come sottolineato nella Relazione illustrativa,“con il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l’illecito penale implica l’illecito civile).

Non vi sarebbe pertanto alcuna modifica della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile”

Va sottolineato che una tale eventualità” dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”, secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lett. d), CPP.”.

D’altra parte, il Giudice civile porrà a base della sua decisione le prove acquisite nel processo penale e, eventualmente, quelle assunte nel giudizio civile, come innanzi ricordato..

Si tratta, quindi,di un processo civile che potrebbe semplicemente definirsi sulla base del medesimo materiale probatorio assunto nel processo penale.

Al fine di contemperare le esigenze, di efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni penali e di assicurare in tempi ragionevoli al danneggiato una rapida definizione della sua vicenda civilistica, il Legislatore ha,quindi,introdotto questa innovativa disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, che, evidentemente, non può che trovare attuazio ne per l’avvenire, e precisamente per tutti quei processi nei quali la costituzione di parte civile avverrà dopo l’entrata in vigore della riforma,come hanno chiarito le SS.UU. con la sentenza in commento.

In definitiva, nella necessaria applicazione del principio tempus regit actum, deve osservarsi che nel caso di specie l’actus che andrebbe preso in esame non è la sentenza impugnata o l’impugnazione,ma l’atto di costituzione di parte civile, atteso che il Legislatore della Riforma collega ad esso la prevedibilità del nuovo epilogo processuale introdotto dalla modifica dell’art. 573 CPP.

Il diritto intertemporale a cui faceva affidamento la Parte civile costituitasi prima del 30.12.2022 prevedeva l’attribuzione della decisione sull’azione civile,anche se rimasta pendente, al giudice penale fino all’ultimo grado di giudizio e il passaggio al Giudice civile solo in sede di annullamento con rinvio.

Secondo alcuni commentatori, il rinvio stabilito dalla nuova disciplina non solo violerebbe il principio generale della c.d. perpetuatio jurisdictionis, ma frustrerebbe l’affidamento della parte civile nell’attribuzione al giudice penale della decisione sulla domanda dalla stessa introdotta prima dell’entrata in vigore del d. lgs n. 150/2022.

Allo stesso modo, anche l’applicazione della nuova norma a quei giudizi introdotti con impugnazioni avverso sentenze emesse dopo il 30/12/2022, sconterebbe il limite della prosecuzione del giudizio dinanzi al competente Giudice civile senza attribuire alla parte attrice la possibilità di specificare o emendare la propria domanda risarcitoria.

In conclusione, appare evidente che,se l’obiettivo del Legislatore è stato quello di sottrarre una quota di giudizi al giudice dell’impugnazione penale, per sgravarlo e per permettergli di dedicarsi, in via sempre più esclusiva, alla materia penale, in modo da assicurare tempi più rapidi di definizione dei processi penali ed una maggiore efficienza, occorrerà attendere ancora per vederne la realizzazione in concreto..

Allegato:

Cassazione penale Sezioni Unite sentenza 38481 2023

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