Impugnabilita' del ruolo

Impugnabilita' del ruolo

Commento alla sentenza n° 19704/2015 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

Giovedi 8 Ottobre 2015

Finalmente, dopo tanto penare, stante i contrastanti indirizzi della giurisprudenza di legittimità e delle Commissioni tributarie di merito, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n° 19704/2015, ha riconosciuto definitivamente la possibilità per il contribuente di opporsi all’iscrizione a ruolo tutte le volte che lamenti in sede giudiziaria la mancata notifica della cartella di pagamento.

Difatti, capita spesso che il contribuente venga a conoscenza di una iscrizione a ruolo da parte di un ente impositore solo dopo aver verificato la propria posizione presso uno dei tanti sportelli di Equitalia, prendendo visione del c.d. estratto di ruolo.

D’ora in poi, dunque, al malcapitato contribuente è riconosciuta la possibilità di proporre opposizione avverso detta iscrizione a ruolo tutte le volte che lamenti la mancata notifica dell’atto mediante il quale l’Equitalia avrebbe dovuto portare a conoscenza la supposta iscrizione a ruolo (es. cartella di pagamento).

In questi casi consiglio vivamente di farsi rilasciare da Equitalia non solo l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase, ma anche la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione sostiene di aver regolarmente notificato al contribuente. Solo da un attento esame di detta relazione di notifica si potrà valutare la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria!

Ad ogni modo, gli Ermellini, prima di risolvere un acceso dibattito giurisprudenziale e giungere alla conclusione circa la legittimità dell’opposizione all’iscrizione a ruolo, hanno voluto fare un’importante precisazione circa la differenza che intercorre tecnicamente tra ruolo ed estratto di ruolo, quest’ultimo rilasciato dagli Uffici di Equitalia; precisazione che è bene tenere a mente al fine di non incorrere in errori in sede giudiziaria.

a) Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario e pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Il "ruolo" è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'ufficio competente (cioè dell'ente creditore impositore), quindi "atto" che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale (cfr. le norme laddove si precisa che esso deve indicare le "somme dovute" in "riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento" o, "in mancanza" di questo, la "motivazione" del debito).

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità “il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i "sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualsiasi "atto impugnabile") coincide con quello della "notificazione della cartella di pagamento"; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambi gli atti ("ruolo" e "cartella di pagamento") contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti nè di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, "dipendente" dallo stesso”.

b) l’estratto di ruolo, invece, non è un atto impugnabile poiché è un elaborato informatico dell’esattore sostanzialmente contenente gli elementi della cartella, quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l'inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all'obbligo di ostensione all'interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici). Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione. In definitiva, secondo la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, sebbene sia escluso al contribuente potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli può al contrario impugnare il "contenuto" del documento stesso, ossia gli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati.

Termini per impugnare: i termini cominciano a decorrere dalla data in cui è stato rilasciato l'estratto di ruolo da parte dell'Agente della riscossione.

Il contribuente, quindi, può far valere i propri diritti senza attendere un atto successivo qualora dall’esame dell’estratto di ruolo ritenga di non aver mai ricevuto un atto presupposto, poiché ciò “è funzionale anche al buon andamento della pubblica amministrazione, perchè di certo contribuisce ad evitare i costi di una procedura esecutiva male instaurata, la produzione e l'aumento di danni da risarcire al contribuente, i rischi di decadenza dell'amministrazione in ragione di ripetute notifiche non andate a buon fine” Si consigliano prudenza e un attento esame della documentazione, quale l’estratto di ruolo e la relazione della notifica della cartella di pagamento che si ritiene non sia stata notificata!

Riferimenti:

- Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza n°19704/2015;

- differenza tra ruolo ed estratto di ruolo;

- termini per proporre opposizione all’iscrizione a ruolo.

Avv. Alessandro Sgrò

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