Con la sentenza n. 17271 del 28/08/2015 la Corte di Cassazione ribadisce un principio sul quale si era già pronunciata la Suprema Corte a sezioni Unite con la sentenza 29290/2008, principio che è importante ricordare in quanto decide su una questione di diritto processuale che in passato ha dato non pochi problemi interpretativi ( con conseguenze pregiudiziavoli per il diritto di difesa).
La questione riguarda la ammissibilità o meno dell'atto di appello notificato in un'unica copia a mani dell'unico procuratore di più parti costituite nel giudizio.
Il caso: il soccombente in primo grado propone appello avverso la sentenza che lo condanna alla rimozione di una conduttura di scarico e al ripristino della situazione preesistente alla realizzazione di alcuni manufatti; la Corte di Appello dichiara inammissibile l'atto di impugnazione in quanto risulta dagli atti che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 3 giugno 2003 e l'atto di appello era stato notificato il 23 ottobre 2003, mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito nel precedente grado del giudizio; rilevata la nullità della notifica dell'atto di appello, la Corte distrettuale con ordinanza ne disponeva la rinnovazione che veniva eseguita in data 26 aprile 2007, ma oltre l'anno di pubblicazione della sentenza e, dunque, tardiva.
L'appellante propone ricorso per cassazione e sottopone alla Corte il seguente quesito: “se la notifica dell'atto di impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito, anzichè di tante copie quanto gli interessati è conforme alla corretta interpretazione dell'art. 330 c.p.c. Comma 1 nel testo anteriore alla L. n. 69/2009”.
Gli Ermellini, nell'accogliere il ricorso, richiamano la sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 29290 del 15/12/2008, che ha statuito che la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo...”in base al quale il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 c.p.c in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo”.