Il nuovo regime dei minimi nella legge di stabilità 2015

Il nuovo regime dei minimi nella legge di stabilità 2015
Lunedi 27 Ottobre 2014

L’art. 9 della Legge di Stabilità 2015, presentata alla Camera il 23 ottobre, riforma ancora una volta il cosiddetto “regime dei minimi contributivi” (o regime forfetario) introducendo diverse novità.

Tra le modifiche più rilevanti troviamo l’ innalzamento dal 5% al 15% dell' imposta forfetaria che sostituirà IRPEF, IRAP e addizionali locali, insieme all’abolizione del limite dei 5 anni per la permanenza nel regime.

Cambia anche il metodo per determinare la base imponibile su cui calcolare l'imposta forfetaria che prevede l'utilizzo di coefficienti di redditività che abbattono il reddito imponibile e questo può compensare, seppur in modo parziale, l'aumento dell'aliquota.

Naturalmente il DDL potrà subire alcune modifiche nell’iter parlamentare e pertanto, per il testo definitivo, è necessario attendere l'approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Chi può avvalersi del regime semplificato

Il nuovo regime si applica alle persone fisiche che esercitano in forma individuale attività d’impresa (fornitura di beni e servizi) i cui ricavi non superano quelli previsti in questa tabella, allegata al DDL stabilità, in base al tipo di attività.

In caso di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, si considera come limite quello più elevato.

Per avvocati e studi legali, ad esempio, il limite di reddito è fissato in euro 15.000 (n. 8 della tabella allegata, codice ATECO 69) con un coefficiente di redditività del 78%.

Un’altra condizione per rientrare nel regime semplificato riguarda i limiti di spesa per l’esercizio dell’attività che prevedono le seguenti regole valide per tutti, a prescindere dall’attività svolta:

- non aver sostenuto nell’anno costi complessivi per beni strumentali superiori 20.000 euro.

- non aver sostenuto spese per lavoratori e/o collaborazioni professionali superiori ai 5.000 euro.

Per i beni strumentali, il calcolo deve essere effettuato nel seguente modo:

- per i beni in locazione, noleggio o comodato: si considera il valore nominale

- per i beni in leasing si considera il costo sostenuto dal concedente

- i beni in uso promiscuo si computano al 50%

Ai fini del calcolo complessivo non rilevano invece:

- i beni immobili utilizzati nell’attività di impresa o nell’esercizio della professione,

- i beni il cui costo unitario è superiore a 516,46 euro.

Possono avvalersi del regime semplificato anche i soggetti residenti in uno degli stati membri UE perché il reddito prodotto nello stato Italiano sia almeno il 75% delle attività complessive.

Sono invece esclusi dal regime forfetario (comma 4):

- i soggetti che operano nelle attività di: agricoltura e attività connesse alla pesca, vendita di sali, tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, servizi di telefonia pubblica, rivendita di biglietti per trasporti pubblici e sosta, intrattenimenti e giochi, agenzie di viaggi, agriturismo, vendita a domicilio, rivendita e vendita all’asta di beni usati, arte, antiquariato e oggetti da collezione.

- i soggetti che beneficiano di altri regimi semplificati.

- chi esercita attività soggetta a regime speciale IVA.

- i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati e terreni edificabili.

- chi detiene partecipazioni in società o associazioni.

I requisiti sopra descritti devono sussistere non solo al momento dell’ingresso nel regime dei minimi ma devono perdurare per il mantenimento negli anni successivi.

Nel caso in cui venga meno una delle condizioni sopra descritte (requisiti di reddito e spese), o subentri una delle cause di esclusione, oppure in caso di accertamento fiscale definitivo, il contribuente esce automaticamente dal regime semplificato a partire dall’anno successivo.

Differenze rispetto al regime ordinario

Come in precedenza, i contribuenti minimi saranno esonerati dal versamento IVA (comma 6) tranne che per alcune particolari tipologie di operazioni “transfrontaliere” per le quali l’IVA dovrà essere liquidata entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

Il nuovo regime semplificato, che scatterà a partire dall’anno di imposta 2015, prevede l’esonero per diverse scritture contabili:

- la registrazione delle fatture emesse

- la registrazione dei corrispettivi

- la registrazione degli acquisti

- la tenuta e la conservazione dei documenti ad eccezione di fatture e bollette doganali.

- la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti IVA ai fini dello “spesometro”

- comunicazione annuale delle operazioni verso paesi nella black list.

I contribuenti minimi sono invece tenuti a:

- numerare e conservare le fatture e le bollette doganali

- certificare i corrispettivi

- presentare il riepilogo delle operazioni soggette in ogni caso all’IVA

Inoltre, tutti i contribuenti che applicano il nuovo regime forfettario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.

Va precisato inoltre che gli imprenditori e i professionisti che intendono avvalersi del regime semplificato sono tenuti in ogni caso ad aprire la partita IVA, anche se il regime opera in totale franchigia IVA.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni attuative, il testo del DDL stabilità-2015 rinvia a successivi decreti ministeriali e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Allegati:

Aggiornamenti:

Vota l'articolo:
4.5 / 5 (10voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.035 secondi