Libretto di circolazione: scatta l’obbligo di aggiornamento

A cura della Redazione.
Libretto di circolazione: scatta l’obbligo di aggiornamento
Dal 3 novembre pesanti sanzioni per chi non è in regola ma l’obbligo non riguarda tutti.
Martedi 28 Ottobre 2014

A partire dal 3 novembre 2014 entrano in vigore le sanzioni in caso di mancato aggiornamento dei libretti di circolazione secondo quanto previsto dall’ultima riforma del codice della strada.

Si tratta dell’obbligo di inviare alla Motorizzazione Civile specifiche comunicazioni finalizzate all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli nei seguenti casi:

  • se il veicolo rientra nella disponibilità per più di 30 giorni di un soggetto diverso dall’intestatario del libretto di circolazione.
  • in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria che dovranno sempre coincidere con quanto riportato sulla patente di guida, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita (ad esempio in caso variazioni toponomastiche del Comune di nascita). NOTA: per il cambio di residenza continua ad applicarsi la consueta procedura.
  • in caso di variazione della denominazione dell’ente o della ragione sociale della società intestataria.

Per sgombrare il campo da allarmismi che facilmente si diffondono in rete, è bene evidenziare che le nuove norme non riguardano i familiari dell’intestatario (purché conviventi) che potranno continuare ad utilizzare le auto in famiglia senza alcun obbligo di comunicazione o di aggiornamento del libretto di circolazione.

 

Maggiori dettagli sulle fattispecie contemplate dalle nuove norme sono contenute  nella circolare n. 15513 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che illustra nel dettaglio gli adempimenti per ottenere l’emissione dei tagliandi di aggiornamento dei libretti di circolazione nei vari casi previsti dalla legge, ossia:

- Variazione delle generalità della persona fisica

- Variazione della denominazione o ragione sociale dell’intestatario

- Comodato

- Comodato di veicoli aziendali

- Custodia giudiziale

- Locazione senza conducente

- Intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire

- Utilizzo di veicoli da parte degli eredi.

I soggetti tenuti alla registrazione sono in primo luogo coloro che utilizzano il mezzo (comodatari, locatari, ecc.),  ma possono essere delegati all’adempimento anche i proprietari.

Le sanzioni previste per chi non sarà trovato in regola sono pesanti e vanno dalla multa di 705 euro fino al ritiro della carta di circolazione.

 

Ma anche qui è bene fare chiarezza.

Come espressamente riportato nella circolare, le sanzioni scattano solo per “atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre” e quindi nessun “obbligo retroattivo”.

Pertanto, chi utilizzava già un veicolo prima di tale data, anche se rientra nelle fattispecie contemplate dalle nuove disposizioni, non è tenuto all’aggiornamento, che rimane comunque possibile a discrezione dell’interessato.

Ad esempio, per un’auto concessa a terzi con contratto di comodato stipulato prima del 3 novembre 2014 non sussiste l’obbligo di comunicazione.

Stesso ragionamento per le variazioni di generalità o denominazione: l’obbligo scatta per tutte le variazioni che interverranno a partire dal 3 novembre 2014.

 

Inoltre, in caso di comodato di veicoli aziendali, il nome di chi utilizza il veicolo deve essere comunicato alla Motorizzazione, ma non va registrato sul libretto di circolazione, né si deve tenere a bordo del veicolo alcun documento aggiuntivo comprovante l’avvenuta comunicazione del nominativo.

Per quanto concerne le “flotte aziendali” si può inoltrare istanza cumulativa tramite un unico modello, pagando una sola imposta di bollo pari a 16 euro, ma tuttavia i libretti di circolazione dovranno essere aggiornati singolarmente versando i diritti (9 euro) per ciascun libretto.

 

Nella circolare si precisa inoltre che, per il momento, le nuove disposizioni non si applicano ai veicoli utilizzati da soggetti che svolgono attività di autotrasporto in base a:

- iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) o all’albo degli autotrasportatori,

- licenza per il trasporto di cose in conto proprio,

- autorizzazione al trasporto mediante autobus in uso proprio o autovetture in uso di terzi (taxi o autonoleggio con conducente).

 

La norma era stata inizialmente prevista dall’ultima riforma del codice della strada (L.120/2010) che ha introdotto l’art. 94, demandando al successivo DPR n. 198/2012, in vigore dal 7/12/2012, la modifica del regolamento attuativo (nuovo articolo 247-bis del c.d.s.).

Le nuove disposizioni quindi erano già in vigore dal 7 dicembre 2012 ma la Motorizzazione ha richiesto un certo periodo di tempo per l’adeguamento delle procedure informatiche che è stato completato recentemente.

 

Da precisare infine che la nuova normativa non contempla i casi di errata trascrizione di nominativi o ragioni sociali, per i quali è necessario sempre richiedere la ristampa completa del libretto di circolazione.

 

Scarica la circolare.

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