Il giudizio cautelare quale giudizio autonomo ai fini delle spese giudiziali

Il giudizio cautelare quale giudizio autonomo ai fini delle spese giudiziali

Il giudizio cautelare, caratterizzato da una sua autonomia rispetto al merito della lite e regolato da una specifica tabella, deve essere oggetto di un’autonoma liquidazione.

Martedi 11 Febbraio 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3180 dell'8 febbraio 2025.

Il caso: il Giudice Delegato al Fallimento Alfa srl revocava il decreto di liquidazione emesso in favore dello Studio Delta Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti (di seguito indicato per brevità “Studio Associato”) dell’importo di € 15.000 oltre accessori, per l’attività di patrocinio nel giudizio cautelare ex art. 669 bis e seguenti c.p.c, incardinato nell’ambito del giudizio di responsabilità promosso ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore unico, dei membri del consiglio di amministrazione della società e di alcuni istituti di credito e conclusosi con il rigetto della domanda.

Il Tribunale confermava il provvedimento reclamato e, in accoglimento della sola domanda avanzata in via subordinata, disponeva la liquidazione in favore dello Studio Associato la somma di € 1.713 a titolo di rimborso spese: sul punto osservava che l’importo precedentemente liquidato allo Studio Associato di € 16.000 oltre accessori, era integralmente satisfattivo del compenso da riconoscere ai legali per il giudizio di merito e per la fase cautelare.

Lo Studio Associato ricorre in Cassazione, denunciando, per quel che qui interessa, la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale operato una commistione tra i due diversi contenziosi (il giudizio ordinario e il procedimento cautelare), in violazione del dettato normativo che impone autonomi conferimenti di incarico e speculare distinta liquidazione per procedimenti diversi in quanto basati su differenti presupposti giuridici per il rispettivo proponimento e per i quali lo stesso D.M. 55/2014 prevede distinte tabelle di riferimento ai fini della determinazione del compenso spettante al legale.

Per la Cassazione la censura è fondata: nella motivazione si osserva che:

a) il Giudice Delegato e il Tribunale nel rideterminare il complessivo compenso in € 16.000, operazione che ha giustificato la revoca della liquidazione di ulteriori € 15.000, non hanno operato alcuna specifica ripartizione dell’importo liquidato rispetto alle distinte fasi del giudizio (cautelare ed ordinario);

b) siffatto modus procedendi si pone in contrasto con i decreti ministeriali recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che prevedono una distinta tabella per i procedimenti cautelari;

c) infatti, è principio consolidato che in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese;

d) allo stesso modo il giudizio cautelare, caratterizzato da una sua autonomia rispetto al merito della lite e regolato da una specifica tabella, deve essere oggetto di un’autonoma liquidazione, onde consentire un controllo dei criteri di calcolo adottati

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