Con l’ordinanza 369, pubblicata il 10 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata assegnazione alle parti nell’ambito di un giudizio civile dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ribadendo la nullità della successiva sentenza.
Mercoledi 18 Gennaio 2023 |
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dall’opposizione ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di consumo d’acqua derivante da un contratto di locazione sottoscritto dai creditori ingiungenti con l’ingiunto.
In primo grado, svoltosi innanzi al Giudice di Pace, il giudizio si concludeva con il rigetto dell’opposizione, mentre in sede di appello il Tribunale accoglieva il gravame interposto dall’originario opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Pertanto della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dagli originari creditori i quali deducevano, fra i motivi dell’impugnazione, la violazione dell'art. 190 del Codice di Procedura Civile, la nullità della sentenza e del procedimento, avendo il Tribunale trattenuto la causa in decisione senza concedere i termini per l'illustrazione delle conclusioni, senza che le parti avessero rinunciato, impendendo quindi ai ricorrenti di illustrare, precisare le conclusioni e confutare l'unico motivo di appello relativo alla prescrizione del diritto, attesa l'irrilevanza dell'ulteriore motivo di impugnazione su una domanda non proposta ma della quale era stata fatta riserva di azione.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, dopo aver dato atto che dalla lettura della sentenza impugnata era emerso che la causa era stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c., ha dichiarato la nullità della decisione del Tribunale, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36596 del 25/11/2021 secondo il quale:
“la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.
Cassazione civile ordinanza 369 2023