L'Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente la natura fiscale del bollo addebitato al cliente nella fattura emessa in regime forfettario: riflessi sulle applicazioni software.
Mercoledi 18 Gennaio 2023 |
Si segnala la risposta n. 428/2022 dell'Agenzia delle Entrate all'interpello avente ad oggetto la assoggettabilità o meno a tassazione dell'imposta di bollo addebitata in fattura dal contribuente in regime forfettario ai propri clienti.
L'AE, confutando l'interpretazione fornita dal contribuente, arriva alla conclusione diametralmente opposta sostenendo che: “l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n.190 del 2014”.
Più chiaramente: assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo.
Si riporta in sintesi la motivazione dell'AE:
a) il comma 58 dell'art. 1 della L.190/2014 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l'IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta;
b) quindi, le fatture sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione;
c) con riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo, l'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente; tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tale tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione;
d) se il prestatore d'opera, che è l'obbligato principale a corrispondere la predetta imposta di bollo, chiede al cliente il rimborso, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
In definitiva, i 2 euro che il professionista in regime forfettario riaddebita al cliente, non sono anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente ex art. 15, ma hanno natura di “compenso o ricavo”, concorrono di conseguenza alla formazione del suo reddito e sono da considerare “spese imponibili”.
Su tale importo dovrà pertanto essere calcolato il 15% di imposta (o flat tax di recente definizione) sulla percentuale di imponibile che dipende dal coefficiente di redditività legato alla categoria ATECO di appartenenza del contribuente (ad esempio, per le attività professionali, il riaddebito del bollo inciderà per il 15% sul 78% di € 2,00).
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Come conseguenza indiretta del parere fornito dall'AE (che nel parere non si è espressamente pronunciata sul punto) il bollo di 2 euro riaddebitato al cliente, avendo natura di compenso o ricavo, entra presumibilmente a far parte della base imponibile per il conteggio della rivalsa previdenziale (ad esempio il 4% per gli avvocati).
Infatti, nell'ambito del regime forfettario, qualunque somma incassata dal cliente diversa dal compenso e dalle spese generali, può essere solamente:
- un'anticipazione ex art. 15 versata in nome e per conto del cliente, come ad es. il contributo unificato nelle cause civili che non è imponibile ai fini del calcolo della rivalsa;
oppure:
- una voce di ricavo imponibile, quindi soggetta a rivalsa previdenziale, come ad esempio le spese di trasferta.
Tertium non datur.
Ma dal momento che ancora oggi alcuni ritengono la questione controversa, ci si auspica che gli Enti competenti (CNF, Cassa Forense per gli avvocati, ad esempio) forniscano al più presto agli iscritti una direttiva esplicativa.
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In attesa di chiarimenti, nelle applicazioni coinvolte, compresa la fatturazione elettronica, abbiamo ritenuto di adeguare il calcolo della rivalsa previdenziale a quanto specificato dalla AE in tema di imposta di bollo, in base al seguente ragionamento:
- la rivalsa previdenziale si calcola sul compenso/ricavo del professionista.
- il bollo di 2 euro riaddebitato al cliente ha natura di compenso/ricavo.
- ergo la rivalsa previdenziale si calcola anche sul bollo.
Va precisato comunque che la rivalsa previdenziale calcolata su 2 euro è un importo che in ogni caso viene sempre addebitato al cliente per cui non comporta alcun esborso in più per il professionista.
Quello che cambia nella sostanza è che, in base al parere dell'AdE, il professionista dovrà versare il 15% della "flat-tax" anche sui 2 euro del bollo, (30 centesimi per ciascun riaddebito), limitatamente alla percentuale di redditività della sua categoria ATECO.
Il medesimo ragionamento si applica anche alla fatturazione elettronica.
Per questo motivo le nostre applicazioni per il calcolo della fattura elettronica (avvocati e professionisti) tengono conto della natura del bollo riaddebitato al cliente e inseriscono automaticamente nell'xml la relativa voce con “Codice Natura” N2.2 utilizzato per le voci di ricavo imponibili.
Agenzia entrate risposta interpello n.428 12 agosto 2022