“Il tso è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile, sia pur compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente – ed ove queste lo consentano – per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario”.
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 509 dello scorso 11 gennaio, ha respinto la richiesta di risarcimento danno avanzata da un uomo, il quale denunciava di essersi recato presso il plesso ospedaliero del suo comune di residenza per il ritiro di una sua cartella clinica e di essere stato trattenuto presso i locali della struttura per la sottoposizione ad un trattamento sanitario obbligatorio, con l'ausilio della forza pubblica.
Respinta la domanda in primo grado per difetto di prova, l'attore impugnava la sentenza innanzi alla Corte d'appello la quale, tuttavia, rilevava la tardività della domanda sul danno da mancanza del consenso informato e respingeva nel merito l'impugnazione.
La Suprema Corte, nell'ordinanza de quo, evidenzia che l'ospedalizzazione in regime di tso per un disturbo mentale “costituisce un evento intriso di problematicità, essendo associata ad una presumibile condizione di incapacità del paziente a prestare un valido consenso”.
La Corte richiama le tre condizioni previste dagli artt., 34 e 35 della L. n. 833/19781, in presenza delle quali si può prescindere dal consenso del paziente:
l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
la mancata accettazione, da parte dell'infermo, degli interventi terapeutici;
l'esistenza di condizioni e di circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
La durata del tso è di sette giorni, prorogabili laddove siano presenti le tre condizioni ora elencate. Per la Cassazione si tratta di un evento straordinario volto alla tutela della salute mentale del paziente che va attivato solo laddove siano stati esperiti tutti i tentativi affinchè il soggetto presti il proprio consenso volontariamente e che richiede una specifica procedura, attivata da parte di un medico che verifichi e certifichi l'esistenza:
a) dell'avvenuta convalida della proposta da parte di un altro medico dipendente pubblico;
b) dell'emanazione, entro 48 ore, dell'ordinanza esecutiva da parte del Sindaco del comune di residenza del soggetto;
c) della notifica del provvedimento al giudice tutelare, entro 48 ore, il quale, a sua volta, provvede alla convalida o meno del provvedimento, comunicandolo al Sindaco.
Nel caso di specie, il tso era stato attivato dopo che l'attuale ricorrente, affetto da un disturbo delirante cronico in fase di scompenso “aveva ripetutamente rifiutato gli interventi terapeutici proposti nella comprovata sussistenza dei tre presupposti sopra menzionati”.
La Cassazione, come già evidenziato in altre pronunce simile, delinea il perimetro entro il quale muoversi al fine della richiesta del risarcimento del danno per mancanza di consenso: nessun risarcimento sarà dovuto per l'ipotesi della omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia provocato danno alla salute del paziente e al quale egli avrebbe comunque scelto si sottoporsi.
Sarà, invece, certamente dovuto laddove sia dimostrabile l'omissione od anche una inadeguata informativa: in questa ipotesi, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici. “Nonostante, dal punto di vista normativo, un paziente sia considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce che possano esistere degli spazi di autonomia e libertà decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO”.
1 Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.