Mantenimento del figlio maggiorenne: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che spetta a chi chiede l'assegno provare l'impegno nella formazione e nella ricerca di lavoro; un impiego part-time di due ore al giorno, senza studi in corso, non basta e il contributo paterno è revocato.
| Venerdi 23 Ottobre 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, valorizzando il principio di autoresponsabilità e la ripartizione dell'onere della prova.
Sul piano processuale, la decisione mostra quanto sia insufficiente, per resistere a una domanda di revoca dell'assegno, una difesa fondata su allegazioni generiche di redditi modesti. Emerge inoltre il rilievo, in senso probatorio, di elementi come l'abbandono degli studi, l'assenza di percorsi formativi e la mancata dimostrazione di una ricerca attiva di lavoro.
Dopo il divorzio, il padre (Tizio) era tenuto a versare un contributo di mantenimento di 450 euro mensili a favore della figlia (Caia), all'epoca minorenne. Anni dopo, Tizio ha chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio, domandando la revoca integrale dell'assegno o, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno della domanda, ha dedotto che:
La madre (Mevia) e la figlia, costituitesi in giudizio, si sono opposte deducendo che l'indipendenza economica non era stata raggiunta per cause non imputabili alla ragazza: occupata solo per brevi periodi, aveva percepito per pochi mesi l'indennità di disoccupazione, mentre la madre lamentava a sua volta una retribuzione mensile di soli 800 euro come cameriera. Hanno inoltre contestato la richiesta del padre di versare l'eventuale contributo direttamente alla figlia.
In via provvisoria e urgente, il giudice relatore aveva già ridotto l'assegno a 300 euro. Il pubblico ministero ha concluso per la conferma di tale provvedimento. In sede di decisione collegiale, il Tribunale è andato oltre, revocando del tutto il contributo.
Il Collegio ha ricostruito anzitutto la posizione lavorativa della figlia, ormai ventiduenne: dalle stesse difese delle resistenti risultava un rapporto di lavoro part-time di sole due ore al giorno, successivo a una perdita involontaria di precedenti occupazioni.
Richiamando Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020, il Tribunale ha poi sviluppato il proprio ragionamento attraverso i seguenti passaggi:
Applicando tali criteri, il Collegio ha rilevato che le resistenti si erano limitate a dedurre genericamente una retribuzione esigua e un impiego part-time di due ore al giorno. Non risultava che la giovane fosse impegnata in un percorso formativo, professionalizzante o di apprendistato; le resistenti non avevano nemmeno contestato l'abbandono degli studi; né erano stati forniti elementi sulle ragioni della scelta del part-time o sull'effettiva ricerca di un lavoro stabile e più remunerativo.
Era dunque mancata la prova di una volontà di non "affrancarsi" dal mantenimento paterno e dell'assenza di responsabilità nel mancato raggiungimento dell'autosufficienza. Anzi, il precedente impiego, con relativa indennità di disoccupazione, dimostrava l'attitudine al lavoro.
Al figlio maggiorenne, o a chi agisce per lui, spetta provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di essersi impegnato con ogni sforzo nella propria formazione professionale o tecnica e nella ricerca di un lavoro. In mancanza di tale prova, il genitore obbligato va liberato dal contributo di mantenimento: l'abbandono degli studi, l'assenza di un percorso formativo e un impiego part-time di sole due ore giornaliere, privi di adeguata spiegazione, non giustificano il permanere dell'obbligo.