Esecuzione iniziata contro uno dei condebitori: conseguenze sull'efficacia del precetto

Esecuzione iniziata contro uno dei condebitori: conseguenze sull'efficacia del precetto
Giovedi 8 Marzo 2018

Come è noto ai sensi del primo comma dell’articolo 481 c.p.c, l’atto di precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

Cosa succede se, una volta notificato il precetto a più debitori, il creditore inizia l’esecuzione nei confronti di uno solo di essi? L’interruzione del termine di efficacia del precetto si estende anche agli altri debitori?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5099/2018, pubblicata il 5 marzo scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che l’interruzione del termine di perenzione del precetto nei confronti di uno dei condebitori non interrompe il decorso del termine di efficacia nei confronti degli altri.

IL CASO: L’ordinanza trae origine dal ricorso per Cassazione promosso da un’istituto bancario avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva accolto l’opposizione all’esecuzione promossa da uno dei debitori per il decorso dei termini di efficacia del precetto. L’istituto bancario, con un solo ed unico motivo, lamentava l’errata interpretazione della natura del termine di efficacia del precetto, sostenendo che, essendo unitaria la ragione del credito azionata nei confronti di un debitore, la notifica di un pignoramento in danno di questo interrompe il termine di perenzione nei confronti degli altri condebitori.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che “l’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche, in vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno di ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell’art. 481 cod. proc. civ.: che mira, com’è noto, a porre in condizione ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel termine, sicché ognuno di loro, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo ove appunto la conseguenza – paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui rivolto – di un processo esecutivo nei suoi esclusivi confronti non si sia verificata”.

Risorse correlate:

Calcolo Termini Procedure Esecutive

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 5099 del 05/03/2018

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