Effetti della depenalizzazione del reato di ingiuria sul giudizio civile

Effetti della depenalizzazione del reato di ingiuria sul giudizio civile

Con il terzo grado di giudizio civile si è definitivamente conclusa, in senso favorevole al Senatore C.L., la lunga querelle giudiziaria, iniziata in sede penale ed in forza della quale il Presidente della L. si era trovato a difendersi, prima dal reato di ingiuria e successivamente da una consequenziale condanna al risarcimento danni, a causa di alcune affermazioni pubblicamente rivolte all’ex giocatore P.di C. durante una seguita trasmissione televisiva.

Mercoledi 2 Aprile 2025

Nella fattispecie, con ordinanza n°6379 del 10 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento del reato di ingiuria, successivamente depenalizzato, non esime il giudice civile dall’accertamento e valutazione degli stessi fatti ai fini della condanna al risarcimento dei danni richiesti.

Sommario

  • Il Caso

  • La decisione

  • Conclusioni

Il caso

Nel corso di una trasmissione televisiva sportiva, l’ex calciatore P.di C. dichiarava che un certo altro giocatore era stato pagato dalla società sportiva di appartenenza in eccesso rispetto al suo asserito valore reale, ricevendo di contro dal celebre Presidente di quella, il Senatore C.L., repliche ritenute offensive, tali da indurlo a proporre querela.

Il giudizio penale si concludeva con sentenza con la quale la Corte d’Appello di Perugia qualificava il fatto come reato di ingiuria e non di diffamazione, assolvendo il Presidente della società sportiva per l’intervenuta depenalizzazione.

Ne seguiva una causa civile nella quale il Tribunale di Terni ha sostenuto che, poiché non si era trattato di assoluzione di fatto, ma della accertata depenalizzazione del reato, l’ingiuria doveva ritenersi ormai definitivamente accertata con efficacia di giudicato anche nel processo civile, e condannava il Presidente della società al risarcimento del danno.

Di opposto avviso la Corte d’Appello di Perugia, che ribaltava la decisione di primo grado, sul presupposto che il giudicato penale era stato di assoluzione (perché non più previsto il fatto come reato) e che dunque era dovere del giudice civile procedere ad un accertamento autonomo dei fatti, accertamento che la Corte di Appello aveva effettivamente condotto, escludendo la natura offensiva delle frasi pronunciate dal querelato.

L’ex calciatore, soccombente, ha di seguito proposto ricorso in Cassazione con unico motivo, sostanzialmente affermando che, seppure depenalizzata, l’ingiuria de qua era stata accertata dal Giudice Penale e che erroneamente il suo omologo civile ebbe a discostarsene ed a non tenerne conto.

La decisione

Giova, prima di procedere all’esame delle questioni di diritto affrontate dai Giudici di Piazza Cavour, riportare qui alla memoria le definizioni convenzionali degli istituti giuridici in esame.

La diffamazione, per iniziare, è sinteticamente definibile come “un’offesa alla reputazione altrui”.

Caratteristica fondamentale di questo reato è che l’espressione offensiva deve essere comunicata ad almeno altre due persone ed in assenza della vittima.

L’ingiuria, invece, è comunemente ritenuta “un’offesa all’onore di una persona” ed è specificamente rivolta alla considerazione che questa ha di sé.

La caratteristica di questa è che la condotta ingiuriosa, in qualunque forma essa si esprima, deve essere rivolta direttamente alla vittima.

La calunnia, infine, giusto per concludere l’excursus esplicativo, è comunemente qualificata come “la denuncia ai danni di una persona che si sa essere innocente”.

Quest’ultima, insomma, consiste in un’accusa ingiusta come, ad esempio, nel più classico dei casi, di chi denuncia per furto una persona che sa essere completamente estranea a ogni responsabilità.

La principale differenza tra diffamazione e ingiuria, per quel che qui interessa, sta nel fatto che, mentre l’ingiuria offende la considerazione che la vittima ha di sé, la diffamazione lede la considerazione che gli altri hanno della vittima.

L’ingiuria è infatti rivolta direttamente alla persona offesa; la diffamazione, invece, avviene alle spalle della vittima, in sua assenza dunque, ed in presenza almeno di altre due persone.

Senza inoltrarsi troppo nel merito della tematica, va a questo punto segnalato che, con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il Legislatore ha posto in atto una consistente depenalizzazione, trasformando in illeciti civili una serie di reati perseguibili a querela dell'offeso.

Obiettivo della riforma, come esplicitamente affermato nella relazione accompagnatoria del decreto, quello di rivolgersi, per semplificarlo, ad un complesso di fattispecie connotate da una attenuata offensività e considerate di minor allarme sociale.

Ebbene afferma il ricorrente, alla luce delle considerazioni sopra riferite, che la sentenza penale che ha qualificato il fatto come ingiuria implicitamente ha accertato il fatto, ha cioè ritenuto che il fatto era stato commesso e che quello stesso fatto era stato espressamente qualificato come reato di ingiuria, seppure successivamente depenalizzato.

Sostiene di seguito l’ex calciatore che l’assoluzione del Presidente della società sportiva è sì intervenuta perché il fatto non è stato più previsto dalla legge come reato, ma che quel fatto per ciò stesso è esistito, è stato accertato, è passato in giudicato ed in quanto tale avrebbe dovuto vincolare anche il giudice civile, il quale invece ha ritenuto di procedere ad un esame autonomo della vicenda, ai fini civilistici, escludendo la illiceità dello stesso.

Precisa infine il ricorrente che “a dispetto di quanto asserito dai giudici di appello civili, il Tribunale in primo grado aveva comunque effettuato un esame autonomo dei fatti, giungendo a ritenere ingiuriose quelle espressioni”.

Diverso il percorso logico compiuto dalla Cassazione, la quale, partendo dagli stessi presupposti, giunge a conclusioni diametralmente opposte.

Affermano gli Ermellini infatti che se un fatto non è più penalmente rilevante, ciò non toglie che possa esserlo dal punto di vista della responsabilità civile, che dunque va valutata autonomamente e che nessuna violazione del giudicato penale è rinvenibile nella sentenza impugnata proprio perché, in caso di assoluzione per depenalizzazione, il giudice civile ha il potere di una autonoma e distinta valutazione dei fatti ai fini del giudizio sulla responsabilità del convenuto.

Esattamente come la Corte d’Appello aveva fatto, conclude la Cassazione, non potendosi rinvenire alcuna censura nel merito delle valutazioni fatte da quella sulla rilevanza aquiliana e sulla offensività delle espressioni indirizzate al ricorrente.

Conclusioni

Il tutto riassumibile nel seguente principio di diritto:

In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce più reato” pronunciata in appello a seguito dell’abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n. 7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell’illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un’indebita dispersione delle stesse”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 6379 2025

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