Anche la notifica del duplicato informatico della sentenza eseguita a mezzo pec è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione previsto dall’articolo 325 c.p.c.
Martedi 2 Aprile 2019 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8464/2019, pubblicata il 27 marzo scorso.
IL CASO: la vicenda esaminata dai giudici di Piazza Cavour trae origine dalla sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado il cui duplicato informatico era stato notificato a mezzo pec agli appellanti e l’impugnazione era stata notificata oltre il termine di trenta giorni dalla suddetta notifica ma nel rispetto del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
La Corte territoriale ha osservato che, poiché era stato notificato un duplicato informatico della sentenza e non una copia informatica, non erano necessarie le attestazioni di conformità tra originale e copia e pertanto dalla suddetta notifica decorreva il termine breve per l’impugnazione.
Inoltre, secondo i giudici di appello:
“Non vale il principio generale secondo cui la notifica della sentenza può essere dichiarata nulla solo se il destinatario deduca e dimostri che l’incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell’atto, incidendo negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione”.
Nella fattispecie esaminata non si era in presenza di un caso di nullità della notifica in quanto non rientrante nelle ipotesi previste dall’articolo 160 del codice di procedura civile, ma di una mera irregolarità e non erano stati dedotti difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell’originale.
Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello, l’appellante rimasto soccombente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione di norme di legge e l’erronea applicazione dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 82/05 e la mancanza dell’attestazione di conformità come previsto dall’articolo 16 bis del decreto legislativo n. 179/02.
LA DECISIONE: Nel ritenere corretta la decisione della Corte di Appello, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo il principio di diritto secondo il quale l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Si potrebbe configurare la nullità, hanno continuato gli Ermellini, solo nel caso in cui il destinatario fornisca la prova che dalla suddetta notifica sia derivato un pregiudizio che abbia precluso la compiuta conoscenza dell’atto ed impedito il pieno esercizio del diritto di difesa e nessuna disposizione di legge prevede che il duplicato informatico della sentenza non sia idoneo alla notificazione, ai fini del decorso del termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c. e il “duplicato” è per sua stessa natura una “copia conforme all’originale”.