La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19520/2019 interviene in materia di responsabilità professionale dell'avvocato penalista nel caso in cui ometta di informare il proprio cliente della possibilità/necessità di instaurare una causa civile, anche con l'assistenza di altro difensore.
Venerdi 6 Settembre 2019 |
Il caso: M.M. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale, per responsabilità professionale due avvocati, G.M. e L.R,, i quali non gli avevano consigliato di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione per tre cambiali a sua firma, protestate: in particolare l'avvocato M. gli aveva detto che prima della definizione del processo penale di falso nulla poteva farsi e l'avvocato R. si era limitata ad assisterlo nella materia penale.
Proponeva inoltre opposizione ai decreti monitori per prestazioni professionali ottenuti dall'avvocato M. nei suoi confronti.
Il Tribunale di Padova, riunite le cause, rigettava sia la domanda di accertamento e condanna per responsabilità professionale dei due legali sia le opposizioni ai decreti ingiuntivi; la Corte di Appello di Venezia, adita da M.M. confermava la decisione del Tribunale: per la Corte l'avvocato R., esercente la professione forense in ambito penale, non avendo rapporti professionali con il coniuge avvocato M., doveva ritenersi che ella era stata incaricata di seguire la sola questione penale e non le si poteva, quindi, imputare alcunché per non avere consigliato al cliente di attivarsi al fine di ottenere la cancellazione dei protesti.
M.M. ricorre in Cassazione, deducendo, come quarto motivo, violazione o falsa applicazione della disciplina sull'esercizio della professione forense (art. 91 r.d.l. n. 1578 del 1933), che recita: «Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale», nonchè degli artt. 1176, comma 2, e 2236 cod. civ.
La Cassazione ritiene fondata la doglianza e sul punto precisa che:
a) nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente;
b) l'avvocato è tenuto a rappresentare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
c) l'avvocato è tenuto a richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole;
d) nel caso in esame, la materia della cancellazione dal registro dei protesti è ambito professionale nel quale l'esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico:, anche alla luce del fatto che all'avvocato R. era stato conferito un mandato professionale pieno.
Pertanto, conclude la Corte, appare singolare che l'avvocato R., incaricata di seguire i profili penalistici della vicenda del protesto per tre cambiali di M.M., non l'abbia consigliato sulla (o quantomeno non gli abbia segnalato la) necessità di richiederne la cancellazione sulla base del disposto della legge n. 77 del 1955 e, comunque, non l'abbia opportunamente informato sull'opportunità, se non necessità, di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove ella si reputasse inidonea e comunque non professionalmente capace.
Esito: la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.