La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, puo' essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'articolo 122 c.p.p., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio.
Mercoledi 13 Dicembre 2023 |
Principio ribadito dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 48559/2023.
Il caso: la Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di riparazione presentata da Tizio per la dedotta ingiusta detenzione in carcere, nell'ambito di un procedimento penale per il reato di rapina, dal quale era assolto con sentenza del Tribunale di Napoli Nord.
La Corte territoriale accertava la mancanza della necessaria procura speciale per promuovere la procedura di cui all'articolo 314 c.p.p., osservando che la procura speciale allegata non conteneva riferimenti inequivoci alla domanda di riparazione proposta, essendo sprovvista di data di rilascio e indicazioni riguardanti il numero di procedimento cui si riferiva.
Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la difesa evidenzia che:
- la procura speciale è stata trasmessa, a mezzo PEC, unitamente alla richiesta di riparazione; pertanto, non possono sorgere dubbi in ordine al procedimento a cui essa si riferisce;
- la Corte di Cassazione, anche in recenti pronunce, ha manifestato un orientamento meno formalistico, al quale il giudice della riparazione avrebbe dovuto aderire.
Per la Suprema Corte la censura è manifestamente infondata: sul punto ribadisce quanto segue:
a) l'articolo 315 c.p.p., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, richiama le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e, pertanto, l'articolo 645 c.p.p., dove e' previsto che l'istanza sia presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale;
b) le Sezioni Unite hanno precisato che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta: pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volonta' della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio puo' avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'articolo 122 c.p.p., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticita' dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volonta' dell'interessato;
c) in ordine ai requisiti della procura speciale, in plurime pronunce codesta Corte ha affermato che devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validita' della procura speciale, le irritualita' che non pregiudichino la ricostruzione in termini di certezza della volonta' della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali;
d) In ogni caso, pero', e' necessario che risulti il chiaro collegamento della procura speciale alla specifica domanda di riparazione che si sia proposta, collegamento che nel caso di specie non è riscontrabile, mancando nella procura speciale rilasciata con atto separato qualunque riferimento ad elementi identificativi del procedimento nell'ambito del quale e' stata sofferta la lamentata ingiusta detenzione per la quale Tizio ha promosso domanda di riparazione.