Da moltissimo tempo si sente parlare dei truffatori che si prendono gioco degli anziani e, soprattutto, della loro debolezza e sensibilità. I soggetti che truffano gli anziani approfittano anche della loro età per raggiungere il loro infimo obiettivo per raggirarli e derubarli della loro pensione o degli oggetti di valore che possiedono.
Venerdi 3 Novembre 2023 |
Negli ultimi tempi, tale reato è stato denunciato molteplici volte anche dalle cronache.
Ad esempio, di recente, è stato arrestato un uomo che si fingeva un maresciallo dei carabinieri e che truffava gli anziani, telefonando a casa delle vittime, parlando di incidenti stradali in cui erano rimasti coinvolti dei loro parenti, per i quali servivano soldi in contanti subito per evitare che si desse seguito all’azione penale
Il Senato, alla luce di un fenomeno in continua crescita e, come tale, divenuto frequente e pericoloso, ha approvato nella seduta del 17 Maggio 2023, all’unanimità, il Disegno di legge contro le truffe agli anziani e che prevede pene più severe per i responsabili di un tale odioso reato.
Il provvedimento,che riguarda lai circonvenzione di anziani, passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ed introduce, attraverso alcune modifiche al Codice Penale, misure per il contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane.
Secondo quanto spiegato dal Relatore del provvedimento della Commissione Giustizia, è stata modificata la collocazione sistematica della norma e la descrizione della condotta del reato prevedendo che la circonvenzione di persone anziane, anche se non interdette o inabilitate, si configuri in caso di abuso delle condizioni di vulnerabilità, anche dovute all'età avanzata.
Il disegno di legge, nel testo approvato in sede referente dalla Commissione giustizia e per come illustrato nel dossier di documentazione, si compone di un solo articolo che modifica il primo comma dell’articolo 643 del Codice Penale. sulla circonvenzione di persone incapaci.
Si prevede, in particolare, che il reato in esame si configuri anche nel caso in cui l’induzione della persona a compiere un atto dannoso per lei o per altri avvenga abusando delle condizioni di vulnerabilità, anche dovute all’età avanzata.
La nuova fattispecie introduce, in tal modo un'ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto: coloro che, in ragione dell'età, versano in una condizione di debolezza e vulnerabilità.
Nel corso dell’esame del provvedimento, è stato soppresso, invece, il secondo articolo dell’originario DDL, con il quale si interveniva sull'articolo 165 C.P. prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa e di circonvenzione di incapace, la sospensione condizionale della pena per l’imputato fosse subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.
Il DDL modifica il Codice penale e pone l’ipotesi di abuso delle condizioni di vulnerabilità della persona, anche a causa dell’età avanzata, ed,in questo caso,la pena prevista dall’articolo 643 del Codice Penale va dai due ai sei anni, rispetto a quella prevista per il reato di truffa che arriva ad un massimo di tre anni senza circostanze aggravanti.
Sul punto va ricordato che l’art. 61 del Codice Penale sintetizza le circostanze aggravanti comuni del reato: per quanto riguarda la truffa ai danni degli anziani, la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 a 1549 euro se il l’autore di reato ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Le truffe agli anziani
In Italia in media 70 anziani al giorno sono vittime di truffa, presi di mira perché soli, fragili, a volte privi di una rete familiare. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2022 le vittime di truffa over 65 sono state quasi 26 mila persone, in aumento rispetto all’anno precedente (24.338) e al 2019 (meno di 22 mila). I numeri sono allarmanti non solo perché in aumento, ma anche perché in controtendenza con i dati totali delle truffe che invece sono leggermente calati.
Le Regioni con più truffe
La Regione con più truffe registrate ai danni degli over 65 è la Lombardia, con oltre 4.800 persone nel 2022, seguita dal Lazio con 3.850 e dalla Campania (3.440). Se si considerano i casi in relazione al totale degli abitanti, il Lazio sale al primo posto con 66 truffe ogni 100 mila persone, seguito dall’Emilia-Romagna con 50 truffe ogni 100 mila persone e dall’Umbria e la Lombardia, entrambe con 48 casi ogni 100 mila abitanti. Nell’ambito delle truffe online, su 99 mila casi totali oltre 12.600 hanno come vittima un over 65 (il 12,7% del totale).
Le truffe più diffuse:
a. il controllo di un finto dipendente di banca
La persona anziana che ha appena prelevato in banca o presso l’ufficio postale viene avvicinata da qualcuno che si spaccia per un dipendente, che chiede di verificare il numero di serie delle banconote parlando di un errore, per poi sostituirle con dei falsi.
b. la richiesta d’aiuto per conto di un parente
L’anziano riceve una telefonata o è avvicinato per strada per un presunto debito da saldare contratto da un parente e il truffatore si propone di fare da tramite.
c. i finti pacchi
Attenzione alla consegna di pacchi a fronte di un pagamento del quale non si sa nulla, per saldare della merce ordinata da terzi, anche se vengono chiamati in causa figli o nipoti per ipotetici acquisti fatti.
d. le visite a domicilio di “tecnici”
Nessun gestore di luce, gas, telefonia con il quale abbiamo già un contratto in essere si presenta a casa dei clienti senza preavviso, dunque in assenza di comunicazioni ufficiali non aprire a nessun soggetto che si spacci per un incaricato.
e. Gli anziani raggirati da badanti
Le truffe non sono le uniche insidie che possono mettere in pericolo le persone più vulnerabili; a volte gli anziani sono messi in pericolo proprio da persone a loro vicine e che devono occuparsi di loro.
Contenuto del disegno di legge
L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge aggiunge all'articolo 643 del codice penale un ulteriore comma, il quale interviene in materia di frodi commesse in danno di soggetti vulnerabili.
Il nuovo comma punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la medesima prevista dal primo comma), chiunque - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto - abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.
Diversamente che per la "debolezza", il codice penale già conosce riferimenti alla "vulnerabilità" (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601) o alla "particolare vulnerabilità" della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). L'art. 90-quater c.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.
Come emerge anche dal titolo del disegno di legge approvato “Modifica al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane” finalità dell'intervento legislativo è quella di assicurare una più adeguata tutela alle persone anziane, i quali sempre più frequentemente sono vittime di truffe.
La nuova fattispecie sembra introdurre una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto: colui che, in ragione dell'età, versa in una condizione di debolezza e vulnerabilità.
L'età, alla quale si riferisce - genericamente - la disposizione, sembra doversi ritenere quella senile, alla luce del titolo del disegno di legge e considerando anche che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell'articolo 643 c.p. Nel caso in cui quindi il reato di circonvenzione sia commesso ai danni di una persona in età avanzata sembrerebbe operare una sorta di "presunzione" circa l'accertamento dello stato di minorazione della sfera intellettiva e volitiva della vittima, essendo la condizione di debolezza o di vulnerabilità ricollegati espressamente all'età. La nuova fattispecie inoltre consente di punire anche quei casi in cui l'atto pregiudizievole è posto in essere non solo dal circonvenuto, ma anche da un soggetto diverso dalla persona, della cui condizione di debolezza e di vulnerabilità dovuta all'età, l'autore del reato ha abusato.
Si legge nella Relazione illustrativa del provvedimento che “Le cronache ci segnalano sempre più spesso un aumento delle truffe nei confronti delle persone anziane. La truffa nei confronti degli anziani è un reato ignobile che deve essere punito più severamente”.
Il basso livello delle attuali sanzioni penali è spesso frutto dell'applicazione di una pena lieve, come quella prevista dall'articolo 640 del codice penale, nonché dell'applicazione dell'equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti se non, in casi frequenti, della prevalenza delle prime sulle seconde.
La tutela giuridica di soggetti minori e anziani, sotto un profilo penalistico, trova nell'articolo 643 del codice penale, dedicato al reato di « circonvenzione di persone incapaci », la sanzione tipica.
Purtroppo, però, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Inoltre, la stessa disposizione è vincolata al compimento di un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico per l'agente o per altri.
Proprio da tale tipicità discende, di fatto, una restrizione del campo applicativo. Ne consegue che il magistrato dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva e volitiva. Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in tale stato, il soggetto agente non sarà punibile in relazione a questa fattispecie di reato.
Il presente disegno di legge dispone l'aggiunta di un comma all'articolo 643 del codice penale, al fine di consentire di punire colui che raggira una persona che si trova in stato di bisogno ovvero che abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità, condizione tipica di una persona anziana, senza legare tale stato a un'età precisa. Il solo criterio dell'età, infatti, non si presta a garantire uno strumento efficace per reprimere il maggior numero di reati commessi nei confronti delle persone anziane.
Con l'articolo 2 si modifica, in caso di condanna, l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.
Con le modifiche proposte si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.
Il Quadro normativo
L'articolo 643 del codice penale, rubricato "Circonvenzione di persone incapaci", punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro “chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.
Tale fattispecie è volta ad assicurare tutela alle persone che si trovano in condizioni di inferiorità psichica a fronte di condotte altrui di illecito sfruttamento. In altri termini il disvalore del reato in questione risiede nell'approfittare della condizione di particolare vulnerabilità dei soggetti che si trovano in una situazione di inferiorità psichica.
Oggetto di dibattito dottrinale è quale sia il bene giuridico protetto dalla norma.
La scelta dell'oggettività giuridica della circonvenzione presenta profili pratici di non poco rilievo anche sul piano della individuazione del danno
Secondo un primo orientamento, condiviso anche dalla giurisprudenza più recente (il delitto di circonvenzione di persone incapaci sarebbe posto esclusivamente a tutela del patrimonio dell'incapace, ne deriva che solo quest'ultimo può ritenersi soggetto passivo del reato e quindi il terzo portatore di interessi pregiudicati dagli effetti dell'atto potrebbe ritenersi unicamente danneggiato. Rivestendo solo la qualità di persona danneggiata dal reato detto terzo è legittimato solo ad esercitare l'azione civile o a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento.( Cass., sez. II, Sentenza 20 aprile 2016, n. 20809)
Inoltre se anche il terzo potesse essere considerato soggetto passivo della circonvenzione nei casi in cui l'atto del circonvenuto sia per lui potenzialmente dannoso, l'art. 649 c.p. potrebbe trovare applicazione, ai fini della punibilità o della perseguibilità a querela, soltanto qualora egli, e insieme con lui il circonvenuto, risultassero legati al soggetto attivo da una delle relazioni familiari elencate in tale disposizione.
La giurisprudenza, proprio ai fini dell'applicazione dell'art. 649 c.p., riserva al solo incapace la soggettività passiva del reato e quindi la titolarità del diritto di querela, nonché della facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, mentre colloca il terzo nella casella dei danneggiati e limita la non punibilità ai prossimi congiunti dello stesso elencati nel 1° co. (Cass., sez. II, Sentenza 2 novembre 2010, n. 38508).
Secondo un diverso orientamento, condiviso anche dalla giurisprudenza civile tale reato - ritenuto plurioffensivo - tutelerebbe non solo l'interesse patrimoniale, ma anche la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. (Cass., sez. II, Sentenza 27 gennaio 2004, n. 1427).
Per quanto concerne la condotta tipica essa consiste nell'indurre una persona, abusando ed approfittando delle sue condizioni di immaturità o menomazione psichica, a compiere un atto dannoso per lei o per altri.
Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie, secondo quanto precisato anche dalla giurisprudenza (Cass., sez. II, Sentenza 23 settembre 2013, n. 39144), le seguenti condizioni:
l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel quale quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.
Costituisce induzione ogni attività diretta a convincere, a persuadere (Cass., sez. II, Sentenza 26 marzo 2018, n. 13968).
Incompatibile con l'induzione è quindi la condotta omissiva (Cass., sez. II, Sentenza 19 novembre 1999, n. 13308).
Secondo parte della giurisprudenza non può essere ricompresa nella nozione di induzione la semplice richiesta di compiere l'atto, ma la condotta di induzione si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080).
Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che l'attività di induzione possa consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che ella in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano per lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente (Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583).
Il concetto di induzione abbraccia non solo l'azione del soggetto attivo della circonvenzione, ma anche l'evento di natura psichica, costituito, in base all'articolo 643 c.p., dalla risoluzione, del soggetto passivo dell'azione, di compiere l'atto.
La condotta di induzione deve avvenire:
con abuso dei bisogni o della inesperienza altrui, nel caso in cui la vittima sia un minore
con abuso dello stato di infermità o deficienza psichica, nel caso di soggetto passivo infermo o deficiente.
La nota interna della condotta di induzione, l'abuso, nonché l'evento psichico che contribuisce anch'esso a tipicizzarla consentono di chiarire i rapporti tra la circonvenzione e altre figure di reato, in particolare la truffa (art. 640) , che rispetto alla circonvenzione si trova in una posizione di evidente contiguità.
Entrambe richiedono una condotta di induzione; la quale è tipica, tuttavia, ai fini della truffa, solo in quanto sia realizzata con artifizi o raggiri, che cagionino altresì un particolare evento psichico: l'errore del soggetto passivo dell'azione e la conseguente risoluzione di compiere l'atto di disposizione patrimoniale. Se l'incapace sia stato indotto a compierlo sotto la spinta di un errore provocato anche da artifizi o raggiri, si configura la circonvenzione, non la truffa, qualora il soggetto punibile abbia raggiunto il risultato anche abusando di quelle particolari condizioni del soggetto passivo dell'azione, presupposto del fatto di circonvenzione, che lo rendono più facilmente persuasibile. Sempre sul rapporto tra truffa e circonvenzione di incapaci recente giurisprudenza di legittimità, scongiurando la violazione del principio del ne bis in idem, ha chiarito che la condotta tipica dell'abuso di cui all'art. 643 c.p. non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifizi o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude.
(Cassazione, sez. II, Sentenza 13 gennaio 2016, n. 945)
Pertanto, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzi in artifizi o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.
Approfittare dell’anziano significa indurre la vittima a compiere un atto che non dovrà avere necessariamente carattere patrimoniale; la disposizione infatti fa genericamente riferimento ad un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso (si pensi a titolo esemplificativo al riconoscimento di un figlio); ciò che rileva è che l’atto produca un danno per la vittima medesima o per altri.
É evidente che se si accoglie l’interpretazione che costruisce la circonvenzione di incapace come reato plurioffensivo (vedi supra) lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà di autodeterminazione della vittima, il danno potrà anche non avere carattere patrimoniale; se invece si concorda con l’orientamento che ritiene l’oggettività giuridica del delitto in esame esclusivamente patrimoniale il danno non potrà che avere un carattere patrimoniale.
Secondo l'opinione prevalente in dottrina per la perfezione del reato è sufficiente la possibilità che il danno si verifichi.
La giurisprudenza, condividendola, trae da essa argomento per collocare la circonvenzione tra i reati di pericolo (Cass., sez. II, Sentenza 29 febbraio 2016, n. 8103).
Soggetti passivi del delitto
minori;
infermi psichici, cioè coloro che, anche se non interdetti o inabilitati,sono affetti da un'infermità di mente che ne pregiudica la capacità di intendere e di volere;
deficienti psichici, cioè coloro che, pur non essendo affette da infermità di mente, sono comunque minorate dal punto di vista della capacità intellettiva, volitiva o affettiva e pertanto sono più facilmente suggestionabili.
L'articolo 643 c.p. individua una alternativa tra infermità e deficienza psichica.
Secondo la giurisprudenza tale alternativa serve a chiarire che l'infermità, quale che sia la sua natura, deve essere tale da compromettere le facoltà intellettive o volitive, al pari della deficienza psichica; questa, a sua volta, esprime con una formula poco rispettosa del principio di tassatività, una eguale compromissione delle stesse facoltà, non dipendente tuttavia da infermità. (Cass., sez. II, Sentenza 4 ottobre 2006, n. 40383)
In altri termini stato di infermità e stato di deficienza psichica presentano un connotato comune: sottintendono entrambi una riduzione oggettivamente anomala delle facoltà intellettive o volitive e dei poteri di critica, tale da agevolare l'induzione al compimento dell'atto (Cass., sez. II, Sentenza 26 maggio 2015, n. 36424).
Secondo la giurisprudenza la sussistenza della condizione di incapacità del soggetto passivo, essendo questa presupposto del reato, deve essere assolutamente certa. Non è richiesto che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione (Cass., sez II, Sentenza 25 luglio 2018, n. 35446).
L'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza vi deve essere l'assoluta certezza (Cass., sez. II, Sentenza 8 febbraio 2017, n. 5791).
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo il fatto di circonvenzione è imputabile soltanto per dolo.
La circonvenzione richiede in particolare un dolo specifico: il fatto deve essere infatti finalizzato a procurare un profitto allo stesso soggetto attivo oppure ad un terzo.
Le campagne di prevenzione e gli indennizzi
Oltre ad inasprire le pene per i reati ai danni dei più fragili, è necessario informare per prevenire le truffe.
Il Ministero dell’Interno ha destinato una quota di 2 milioni di euro del Fondo Unico Giustizia alla realizzazione di iniziative ad hoc, tra campagne divulgative e interventi di supporto anche psicologico, prevedendo una quota fissa di 15 mila euro per tutti i Comuni e una variabile commisurata al numero di anziani residenti al primo gennaio 2022.
Altra e più delicata questione è il risarcimento dei danni subiti dalle Vittime.
La Suprema Corte ha affrontato, di recente,l’argomento stabilendo che se il colpevole non puo’ pagare il risarcimento alla vittima del reato, lo stesso risarcimento e’ a carico dello Stato.
Con l’importantissima sentenza n. 26757 del 23.11.2020 la Corte di Cassazione ha finalmente stabilito che laddove i responsabili di un grave delitto, condannati penalmente in via definitiva ma che non avevano mai risarcito la vittima in quanto si erano resi latitanti nel corso del giudizio penale, lo Stato deve risarcite i danni subiti con conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver recepito in ritardo la Direttiva 80/2004 dell’UE relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
La sentenza citata chiarisce che le vittime di reati che non possono essere risarcite per irreperibilità dei colpevoli o per mancanza di disponibilità economiche degli stessi, devono essere indennizzate dallo Stato,e ciò si applica non soltanto alle situazioni transfronta- liere,ma anche ai residenti nel territorio statale che siano state soggetti passivi di gravi violenti.
La Cassazione ha stabilito,inoltre,che la vittima deve essere risarcita in modo adeguato ed equo, e che l’indennizzo previsto inizialmente dal DM 31.08.2017 deve considerarsi iniquo, in quanto vanno considerati anche i maggiori danni derivati dal recepimento tardivo della Direttiva 80/2004 UE.