Il conferimento della delega per il pagamento delle imposte ad una banca da parte del contribuente libera definitivamente quest’ultimo dall’obbligazione fiscale.
Martedi 9 Maggio 2017 |
Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile - con la sentenza nr. 9811/2017 pubblicata il 19 aprile 2017, che ha confermato il proprio orientamento giurisprudenziale già espresso in un’altra sentenza mai sconfessata da altri successivi interventi.
IL CASO: L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società una cartella di pagamento per omesso versamento di alcune imposte.
Avverso la suddetta cartella la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso veniva rigettato. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva l’appello e annullava la cartella di pagamento.
Secondo i giudici di appello avendo la società contribuente fornito la prova di aver delegato al pagamento dell’imposte un istituto di credito l’obbligazione tributaria si era estinta con conseguente nascita di una distinta obbligazione in capo alla banca delegata.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo la violazione degli articoli 1269 e 2697 codice civile. Secondo l’Agenzia delle Entrate il rapporto tra la società contribuente e la banca non può interferire con il diritto da parte dell’erario di incassare la somma dovuta in quanto nel caso di specie non si determinerebbe l’estinzione dell’obbligazione del delegante al pagamento del debito ma si configurerebbe una delegatio solventi in forza della quale il delegato è obbligato nei confronti del delegante al pagamento del debito. Nessuna difesa veniva svolta dalla società contribuente che nel corso della vicenda era stata dichiarata fallita.
LA DECISIONE: Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dando continuità al principio già sostenuto dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza n 1148 del 2000 secondo il quale “ La delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento d'imposta sul reddito, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, integrato dall'art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 30 (convertito con modificazioni in legge 2 maggio 1976, n. 160), dall'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751 e dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, al pari dell'analoga delega per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 12 di detta legge n. 751 del 1976, è modalità di pagamento, e, dunque, libera il delegante, estinguendo il debito d'imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un'obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta”.