Cassazione: la procura alle liti conferita a più difensori si presume disgiunta

Cassazione: la procura alle liti conferita a più difensori si presume disgiunta

Con la sentenza n. 10635/2017 la Corte di Cassazione conferma il principio per cui il mandato alle liti conferito ad una pluralità di difensori si presume disgiunto.

Mercoledi 10 Maggio 2017

Nel caso in esame, la Corte di appello di Palermo dichiarava improcedibile il gravame proposto dal sig. M. nei confronti della sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli da SMA S.p.A., rilevando che la difesa della parte appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio.

La Corte, premesso che l'art. 291 c.p.c. consente la rinnovazione delle notifiche eseguite ma affette da nullità e non anche delle notifiche inesistenti perché mai tentate, rilevava che il ricorrente aveva conferito mandato disgiunto agli avvocati R.C. e S.S. e che il decreto di fissazione dell'udienza era stato tempestivamente e ritualmente comunicato a quest'ultimo legale all'indirizzo PEC della medesima.

Il sig. M. propone ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 435, 82 e 350 co. 2 cpc in quanto il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente la comunicazione da parte della cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza ad un unico difensore.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva che :

- la corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto, per il quale "è da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto, e pertanto non è nulla la comunicazione - o la notificazione - ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo".

- peraltro le Sezioni Unite, con sentenza n. 12924/2014 hanno precisato che la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori;

- ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.10635/2017

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