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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla - rel. Presidente -
Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10854-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 75/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 09/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal Presidente e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente l'Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo nei confronti del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) per la cassazione della sentenza n. 75/45/11 con la quale la C.T.R. della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato la cartella opposta rilevando che la società appellante aveva dimostrato di aver delegato un istituto di credito al pagamento delle imposte in oggetto, con conseguente liberazione dall'obbligazione tributaria e nascita di una distinta obbligazione in capo all'istituto delegato.
Il Fallimento della società è rimasto intimato.
Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 1269 e 2697 c.c., l'Agenzia delle Entrate sostiene il rapporto tra la società e l'istituto di credito non può interferire col diritto dell'erario di incassare il dovuto, configurandosi nella specie una delegatio solvendi in forza della quale il delegato è obbligato nei confronti del delegante al pagamento del debito senza che si determini l'estinzione dell'obbligazione del delegante nei confronti del delegatario. ...
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