Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 9 gennaio 2017, ha ritenuto la propria incompetenza per l'emissione di decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni di locazione per un importo inferiore ad € 5.000,00.
Il Tribunale ha basato la propria decisione sulla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr. 21582/2011.
La sentenza citata non è riferita a canoni di locazione ma più in generale a procedimenti aventi per oggetto pagamento di somme derivanti da beni immobili nei casi in cui non sia necessario accertare - nemmeno in via incidentale - la titolarità del bene.
Sulla base di detta sentenza della Suprema Corte, alcuni Tribunali hanno in effetti ritenuto la propria incompetenza per valore anche relativamente a procedimenti aventi ad oggetto canoni di locazione inferiori ad € 5.000,00.
Nulla infatti sembra potersi ricavare dalle norme codicistiche in tema di competenza per materia nel senso di un'attribuzione al Tribunale monocratico della competenza esclusiva in tema di locazione.
Restano però irrisolte alcune questioni:
- il coordinamento con l'art. 447 bis cpc (rito locatizio) che richiama il rito lavoro, affidato alla competenza del Tribunale: in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, presso il Giudice di Pace potrà essere utilizzato il rito locatizio o dovrà essere utilizzato quello ordinario? Sempre in caso di opposizione, le parti dovranno essere rimesse davanti al Tribunale affinchè si possa procedere con rito locatizio?
- la devoluzione delle competenze per materia del Pretore al Tribunale monocratico in seguito alla riforma che ha soppresso l'Ufficio del Pretore, sembrerebbe aver trasferito al Tribunale monocratico la competenza esclusiva in materia di locazione.