Il decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello non viene notificato al codifensore: conseguenze

A cura della Redazione.
Il decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello non viene notificato al codifensore: conseguenze

La V sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 35907/2020 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello al codifensore dell'imputato.

Venerdi 18 Dicembre 2020

Il caso: La Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale di Taranto emessa in seguito a giudizio abbreviato, con cui E.S. era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen.

L'imputato, tramite il proprio difensore avv. P., ricorre in Cassazione, deducendo, preliminarmente, la nullità della sentenza impugnata ex art. 185 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di fissazione di udienza in grado di appello al codifensore dell'imputato, avv. Ca.: la Corte d'Appello infatti aveva rigettato l'analoga eccezione proposta prima del giudizio con ordinanza, sul presupposto che non vi fosse in atti alcuna nomina conferita al predetto legale

Al riguardo il difensore dell'imputato rileva che l'atto di appello era stato legittimamente proposto da entrambi gli avvocati di fiducia nominati, P. e Ca., sicchè il decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di impugnazione doveva essere notificato a ciascuno dei due e la relativa omissione della notifica ad uno di essi dà luogo a nullità.

Peraltro tale nomina era stata depositata nella cancelleria del Tribunale, dopo la rinuncia del legale precedentemente nominato, l'avv. D.G.

Per la Cassazione, il motivo è fondato e assorbe le altre ragioni di censura; sul punto osserva che:

a) effettivamente risulta in atti una nomina in favore dell'avv. Ca. da parte dell'imputato, depositata il giorno 8.2.2019 alla cancelleria del Tribunale di Taranto, preceduta dalla revoca di uno dei due precedenti difensori, l'avv. G.

b) il decreto di citazione a giudizio in appello è datato 10.9.2019, dunque successivo alla nuova nomina, legittimamente effettuata previa revoca del secondo difensore: il decreto di citazione in appello, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato ai due difensori che risultavano al momento dell'emissione dell'atto nominati dal ricorrente, e cioè gli avvocati Ca. e P. ; invece, la notifica è stata diretta ai due difensori di fiducia presenti al giudizio di primo grado;

c) l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, anche quando si tratti del sostituto d'ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato e poi revocato dall'imputato;

d) la mancata eccezione sana la nullità, già nel grado d'appello, ai sensi dell'art. 184, comma primo, cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, abbia presenziato all'udienza o sia rimasto contumace;

e) si richiamano in questa sede le Sezioni Unite, che hanno stabilito che la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita ad opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.35907 2020

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