Con l’ordinanza n. 5052/2018, pubblicata il 5 marzo scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa all’applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini dei sei mesi previsti dalle legge Pinto per il deposito del ricorso per l’equa riparazione.
Venerdi 23 Marzo 2018 |
Secondo i Giudici di Piazza Cavour anche per il suddetto procedimento è applicabile la sospensione feriale prevista dalla legge 742/1969.
IL CASO: La Corte di Appello accoglieva la domanda di condanna all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile per esecuzione immobiliare. Avverso il decreto di accoglimento proponeva opposizione il Ministero della Giustizia, eccependo la tardività della domanda proposta, in quanto il procedimento di esecuzione era terminato il 9 luglio 2014, mentre la domanda per l’equa riparazione era stata proposta in data 4 febbraio 2015 e quindi ben oltre i sei mesi previsti dall’articolo 4 della legge n. 89/2001.
Secondo il Ministero, il termine per la proposizione del ricorso ha natura sostanziale e non processuale e pertanto lo stesso non sarebbe assoggettabile alla sospensione feriale dei termini e di conseguenza la domanda era da considerarsi tardiva in quanto presentata oltre il termine dei sei mesi. La Corte di Appello rigettava l’opposizione ed il Ministero della Giustizia impugnava il decreto di rigetto innanzi alla Corte di Cassazione, deducendo la natura sostanziale e non processuale del termine decadenziale previsto dalla legge Pinto e quindi la non operatività riguardo ad esso della sospensione feriale dei termini ex legge 742 del 1969.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ritenuto il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia infondato e nel rigettarlo ha evidenziato che:
Nel caso si specie trova conferma il consolidato orientamento sul punto della stessa Corte di legittimità, secondo il quale la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall’articolo 4 della legge n. 89 del 2001, meglio conosciuta come Legge Pinto, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui di cui all’articolo 1 della legge 742 del 1969, vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Cass. Sez. 6-2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6-2, 05/01/2017, n. 184; Cass. Sez. 6-2, 18/03/2016, n. 5423; Cass. Sez. 1, 11/03/2009, n. 5895);
il termine di sei mesi dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non è più proponibile l'azione di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore "a pena di decadenza" (artt. 2964 c.c. e segg.); la natura processuale della decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l'azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come accade per ogni altro termine analogo" (Cass. Sez. U, 22/07/2013, n. 17781);
nessuna rilevanza può essere attribuita ai fini di considerare il termine per il deposito del ricorso per equa riparazione sostanziale e non processuale e quindi non soggetto alla sospensione feriale:
l'operatività del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009;
la vigente struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla L. n. 134 del 2012;
la soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, e, quindi, la conseguente efficacia impeditiva, accordata all'istanza di mediazione, rispetto alla stessa decadenza della L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 4.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Articolo 1 - Legge 7 Ottobre 1969 n. 742 - Sospensione dei termini processuali
1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.
La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Risorse correlate:
Calcolo termini processuali civili