Danno non patrimoniale: non è obbligatorio il deposito in giudizio delle Tabelle Milanesi

Danno non patrimoniale: non è obbligatorio il deposito in giudizio delle Tabelle Milanesi

Con l'ordinanza n. 27901/2023 la Corte di Cassazione torna ad afforntare la questione della applicabilità a livello nazionale delle tabelle del Tribunale di Milano nella quantificazione del danno non patrimoniale e della obbligatorietà o meno del relativo deposito nel giudizio.

Martedi 24 Ottobre 2023

Il caso: Tizio conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma Caio, nonche' la Delta srl e la Alfa assicurazioni s.p.a., quest'ultima quale Impresa Designata per il FGVS, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento in solido dei danni subiti: esponeva che, mentre era alla guida del proprio motociclo, era stato urtato dall'autocarro, il cui conducente - proveniente dalla direzione opposta - aveva effettuato una improvvisa svolta a sinistra, nonostante detta manovra fosse vietata.

Il Tribunale di Roma, accertato il concorso del danneggiato nella causazione del sinistro nella misura di un terzo, condannava i convenuti al risarcimento dei danni, determinati in euro 43.816,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed oltre spese legali.

Tizio proponeva appello, lamentando, con il quarto motivo, l’errata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano, più favorevoli ed usualmente applicate sull’intero territorio nazionale.

La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, e in relazione al quarto motivo, precisava che “le c,d, tabelle milanesi” non costituiscono un fatto notorio, che le stesse non sono state depositate e che in mancanza di produzione non è sufficiente indicare le somme pretese in applicazione delle stesse “.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, in merito alla questione del mancato deposito delle tabelle milanesi, precisa quanto segue:

1) in via generale non vi è alcun obbligo di deposito in giudizio delle tabelle milanesi, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare ( Cass. n. 8508 del 2020):

a) nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute il principio di equità, di cui all’art. 1226 c.c., è garantito dall’adozione dei criteri uniformi predisposti e diffusi dal Tribunale di Milano;

b) la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. (Cass. n. 12408 del 2011),

c) i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire:

2) pertanto, il giudice di merito è tenuto ad utilizzare per la liquidazione del danno alla salute i valori risultanti dalle "Tabelle" del Tribunale di Milano, salvo motivato dissenso, tabelle facilmente reperibili sulle riviste specializzate, nella trattatistica o sul web.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 27901 2023

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