La Cassazione stabilisce che il danno biologico terminale — pregiudizio alla salute tra la lesione mortale e il decesso — non può essere liquidato con i parametri tabellari del danno permanente; la quantificazione, necessariamente equitativa, deve valorizzare l'intensità e la progressività della sofferenza fino all'exitus. Il danno morale catastrofale va valutato separatamente, con criteri chiari e motivati
| Martedi 17 Marzo 2026 |
Una donna affetta da grave obesità e ipertensione veniva sottoposta a un intervento di by-pass gastrico presso una casa di cura privata. Nel decorso post-operatorio manifestava dolori addominali, difficoltà respiratorie e progressivo peggioramento delle condizioni generali; gli accertamenti strumentali venivano eseguiti con grave ritardo.
Il successivo intervento d'urgenza si rivelava tardivo: la paziente decedeva quattro giorni dopo l'operazione.
I familiari stretti avviavano un'azione risarcitoria per responsabilità sanitaria nei confronti della casa di cura e dei medici dell'equipe chirurgica.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e condannava la struttura sanitaria e i medici a risarcire ai familiari il danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale (€ 1.105.000), negando però il danno biologico terminale, il danno morale catastrofale iure hereditatis e il danno patrimoniale da perdita dell'apporto lavorativo e domestico.
La Corte d'appello riconosceva, in parziale accoglimento del gravame proposta dai familiari, la ulteriore somma di € 775.000 a titolo di danno biologico terminale e danno catastrofale iure hereditatis, valorizzando il periodo di sopravvivenza della defunta con vigile coscienza e sofferenza intensa, e richiamando le tabelle milanesi.
La Corte d'Appello parametrava tale importo ai valori del danno permanente in misura prossima al 100% per un soggetto di 37 anni.
La struttura sanitaria e i medici censurano la sentenza d'appello sostenendo che:
I familiari si costituiscono proponendo ricorso incidentale su altri tre profili: la mancata applicazione delle tabelle aggiornate per il danno parentale, la contraddizione logica sul danno da lavoro domestico e il mancato riconoscimento del reddito futuro perduto.
La Corte, nell'accogliere il motivo sui parametri applicati, osserva che :
Principio di diritto
Il danno biologico terminale non è liquidabile applicando i criteri tabellari del danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate. Si tratta di un danno ontologicamente distinto — temporaneo ma di massima intensità — la cui liquidazione equitativa deve valorizzare la peculiare progressività della sofferenza fino all'exitus, senza assumere carattere simbolico. Il danno morale catastrofale costituisce voce autonoma e va valutato separatamente, con adeguata motivazione dei criteri seguiti.
La Suprema Corte accoglie il motivo principale sul danno biologico terminale e, parzialmente, il ricorso incidentale dei familiari. La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
La Corte accoglie anche il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale: il danno parentale va liquidato con le tabelle aggiornate vigenti al momento della decisione (sistema a punti, con specifica valorizzazione di età, convivenza e intensità del legame); sul danno da lavoro domestico, la motivazione d'appello è viziata da incoerenza logica insanabile, non potendosi usare la mancata prova di un'attività lavorativa esterna per escludere al contempo il contributo domestico della vittima.
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