Con l'ordinanza n. 7096 del 12 marzo 2019 la Corte di Cassazione individua i casi in cui è il Comune ad essere responsabile dei danni determinati da un cantiere stradale a causa di una buca sul manto stradale.
Venerdi 15 Marzo 2019 |
Il caso: La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di prime cure accoglieva la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da C.V. nei confronti del Comune di Castelvetrano, ritenuto responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., delle lesioni personali subite dall'attore infortunatosi cadendo, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una buca non segnalata presente sulla strada comunale.
Il Collegio rigettava invece la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti di E. s.p.a., avendo accertato che i lavori stradali commissionati da quest'ultima erano stati eseguiti in piena autonomia dalla ditta appaltatrice Cr. s.r.l., non convenuta in giudizio, unica responsabile della situazione di pericolo determinata dall'omesso ripristino del manto asfaltato e della mancata segnalazione della buca.
Il Comune ricorre in Cassazione, rilevando che il Giudice di appello ha erroneamente considerato il rapporto di custodia tra l'ente pubblico ed il bene, in quanto:
a) i lavori riguardavano un intervento di urgenza su cavi elettrici, non di competenza del Comune;
b) E. Spa era concessionaria di suolo pubblico essendo collocati i cavi nel sottosuolo in forza di diritto di servitu' coattiva.
La Cassazione, nel ritenere inammissibile il ricorso, precisa che:
a) per quanto riguarda la circostanza che E. Spa fosse titolare di un diritto di servitu' coattiva (per passaggio di cavi interrati nella strada pubblica), in virtu' di un rapporto di concessione di suolo pubblico, si rileva che “quando anche l'atto di concessione fosse da individuare nel "titolo costitutivo del diritto reale parziario", tale diritto non comporterebbe, comunque, il venire meno del rapporto di custodia tra il bene e l'ente locale proprietario;
b) non può ritenersi trasferita all' E. Spa, stante il carattere limitato del titolo, la piena ed esclusiva disponibilita' e gestione della strada pubblica, laddove questa - ove interessata da lavori di appalto commissionati dalla societa' titolare del diritto di servitu' coattiva - sia rimasta aperta al traffico dei veicoli e dei pedoni;
In materia vigono i seguenti principi:
in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne e' l'unico custode;
quando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilita' ai sensi dell'articolo 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilita' solidale.
Cassazione civile ordinanza n.7096/2019