Covid 19 e detenzione in carcere

Avv. Federica Ascione.
Covid 19 e detenzione in carcere

Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Milano n. 2206 del 31 marzo 2020

Martedi 14 Aprile 2020

La Magistratura di sorveglianza di Milano è, nell’ultimo periodo, impegnata ad adottare una serie di misure volte a scongiurare l’emergenza sanitaria in corso, rappresentata dal COVID 19, nelle carceri, già patologicamente affollate, al fine di evitare un grave e concreto pericolo di contagio non controllabile.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l’ordinanza n. 2206 del 31 marzo 2020, ha infatti ribaltato la decisione di rigetto di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare nei confronti di un detenuto, con fine pena alla data del 24.11.2020, condannato per gravi reati (tutti ostativi ex art. 4-bis ord. pen.).

Il Giudice di sorveglianza di Pavia, chiamato a decidere in prima battuta, aveva esaminato, infatti, il pericolo per la delicata condizione di salute del detenuto rispetto al possibile contagio da COVID-19, affermando però che questo non costituiva elemento di incompatibilità con la detenzione carceraria, non essendovi indicazioni in merito a frequenza di contagio da COVID-19 maggiore in carcere rispetto che all’ambiente esterno.

La Magistratura di sorveglianza milanese ha nel merito ribaltato la decisione del predetto ufficio di sorveglianza  rilevando che “non si possa escludere che il soggetto sia a rischio in relazione al fattore età, alle pluripatologie con particolare riguardo alle problematiche cardiache, difficoltà respiratorie e diabete” sottolineando come la situazione sia da considerarsi aggravata significativamente dalla concomitanza del pericolo di contagio e ritenuto dunque che “tali patologie possano considerarsi gravi, ai sensi dell’art. 147 c.1 n.2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che appare  più elevato in ambiente carcerario, che non consente l’isolamento preventivo”.

Pertanto veniva  disposto il differimento pena nella forma delle detenzione domiciliare fino al suo termine, ritenendo tale misura sufficientemente contenitiva e idonea a scongiurare il pericolo di recidiva. Come evidenziato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano infatti “non è possibile fronteggiare l’emergenza così drammaticamente insorta: il virus corre più veloce di qualunque decisione che, alle condizioni date, è certo perverrebbe fuori tempo massimo”. La Magistratura di sorveglianza di Milano, pertanto, ribaltando in tempi rapidissimi la decisione assunta dal Tribunale di Pavia, ha posto, come principio cardine da tutelarsi, il diritto alla salute, effettuando un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo, valutando la possibilità di un aggravamento del quadro clinico, in cui rientra certamente il rischio di contagio per COVID-19, da considerarsi sicuramente più elevato all’interno del carcere rispetto alla propria abitazione. 

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