Corte Cost.: no al terzo mandato per i sindaci nei comuni oltre 15.000 abitanti

Corte Cost.: no al terzo mandato per i sindaci nei comuni oltre 15.000 abitanti

La Corte Costituzionale conferma la norma che elimina la possibilità del terzo mandato per i sindaci eletti nei comuni con più di 15.000 abitanti.

Giovedi 12 Dicembre 2024

“Non è manifestamente irragionevole la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione”.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 196, depositata il 10 dicembre, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Liguria, in riferimento all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 7/2024 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale),convertito, con modificazioni, nella L. n. 38/2024, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 della Costituzione.

La disposizione oggetto del giudizio, nel modificare l'art. 51, comma primo, del d.l n. 71/2024, ha eliminato tutti i limiti di mandato per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; imposto tre limiti di mandato per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 15.000 abitanti; confermato il limite di due mandati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La Regione Liguria ha ritenuto in contrasto con i parametri costituzionali, il limite del doppio mandato per i comuni più grandi laddove si consideri che in quelli con popolazione compresa tra i 5001 e i 15.000 abitanti, il predetto limite è di tre mandati consecutivi, osservando che vi sarebbero i presupposti per l'adozione di una sentenza di accoglimento ad effetto additivo, finalizzata alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui opera la differenziazione di mandato. L'esclusione della possibilità del terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco “ per una ristrettissima sfera di enti locali, individuati sulla base del solo riferimento al dato dimensionale”, lederebbe sia il diritto di elettorato passivo sia quello di elettorato attivo, con incidenza anche sul funzionamento delle autonomie locali.

Per la Consulta, tuttavia, non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di fissare un limite ai mandati consecutivi in base alla dimensione demografica del Comune, sempre che tale scelta contemperi equamente i diritti e i principi costituzionali coinvolti. La determinazione del numero massimo di mandati consecutivi, è una scelta normativa legittima, finalizzata a bilanciare l'elezione diretta del sindaco con la parità di condizioni tra i candidati, la libertà di scelta nel voto degli elettori e il fondamentale ricambio della rappresentanza politica, elementi che contribuiscono, congiuntamente, a garantire la democraticità degli enti locali.

A giudizio della Corte Costituzionale, l'art. 51, comma secondo, del Testo Unico sugli Enti Locali, “ pone limiti diversi ai mandati consecutivi secondo una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di comuni nei quali si articola l'attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi: si tratta di un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, che intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione”.

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