Con l'ordinanza n. 30844/2024 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del criterio di computazione del termine di 20 giorni antecedenti l'udienza di appello per la costituzione dell'appellato
Giovedi 12 Dicembre 2024 |
Il caso: Mevia, a causa di una emorragia interna veniva ricoverata in tempi successivi presso tre Ospedali: in occasione dell'ultimo ricovero, veniva sottoposta a craniotomia e riduzione della emorragia, ma dopo un iniziale recupero, contraeva una infezione nosocomiale che la portava al decesso.
I congiunti di Mevia agivano nei confronti dei tre ospedali in cui la donna era stata ricoverata, che di conseguenza si costituivano in giudizio.
Il Giudice di primo grado riteneva la responsabilità di tutti e tre gli ospedali, attribuendo il 20% al primo, il 40% al secondo e il 40% al terzo.
Due ospedali impugnavano la sentenza con appelli autonomi, mentre il terzo proponeva appello incidentale; la Corte d'Appello rigettava i due appelli principali mentre dichiarava inammissibile quello incidentale.
Il terzo Ospedale, per quel che qui interessa, propone ricorso incidentale con un unico motivo:
a) violazione degli articoli 343, 155 e 166 c.p.c.,in quanto il suo appello incidentale è stato erroneamente dichiarato tardivo: la Corte di Appello ha ritenuto, si, che potesse proporsi appello incidentale tardivo, e che dunque da questo punto di vista l’impugnazione era ammissibile, ma che però la costituzione in giudizio era avvenuta in ritardo, ossia oltre il termine di venti giorni prima della data di udienza indicata nell’atto introduttivo;
b) la suddetta tesi viene contestata dall'Ospedale, il quale osserva che il termine è stato invece rispettato, poiché i venti giorni si calcolano escludendo il giorno di inizio, ma includendo quello finale.
Per la Cassazione il motivo è fondato; sul punto ribadisce quanto segue:
a) ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell'appellato, necessaria per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., in applicazione dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., va calcolato escludendo il giorno iniziale, ovvero il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ed invece computando quello finale, ovvero il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa;
b) facendo applicazione di tale criterio, l’appellante incidentale si è costituito in giudizio esattamente il ventesimo giorno prima della udienza e dunque in termini;
c) l’accoglimento del su citato motivo comporta annullamento della decisione e rinvio al giudice di appello affinché esamini l’appello incidentale nel merito.