Contestabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche a chi ha parcheggiato il veicolo.

A cura della Redazione.
Contestabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche a chi ha parcheggiato il veicolo.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 41457/2019 ha chiarito cosa rientri nella nozione di “ guida” ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza.

Lunedi 14 Ottobre 2019

Il caso: la Corte di appello di Trieste, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado aumentando la pena irrogata all'imputato e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale della stessa citta' aveva condannato T. per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia di Stato che lo avevano fermato dopo che lo stesso era stato visto alla guida di un motociclo ape.

T. ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge, in relazione al contestato articolo 186 C.d.S., comma 7, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato, benche' fosse risultato che lo stesso era stato fermato dopo aver parcheggiato la sua ape, essere entrato in un bar ed essere poi uscito dal locale; pertanto egli avrebbe dovuto essere considerato un mero pedone e non un conducente di un veicolo.

La Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, chiarisce alcuni principi in materia:

a) l'articolo 186 C.d.S., comma 7, sanziona la condotta del "conducente" di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all'esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool";

b) il termine "conducente" si riferisce a colui che guida o che ha guidato - fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia - un veicolo;

c) ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella "nozione di guida" la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico;

d) in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talche' e' del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto;

e) nel caso in esame, T. era stato fermato dagli agenti di polizia verso le 22.57, dopo che lo stesso, alle 22.55, era stato videoripreso alla guida del suo motociclo ape in movimento nella piazza, ove il mezzo era stato poi parcheggiato con le quattro luci accese;

f) pertanto è inammissibile sostenere che dopo aver parcheggiato il veicolo, T. avesse perso la sua qualita' di conducente, diventando mero pedone della strada, posto che era stato visto alla guida dell'ape pochi attimi prima di essere stato fermato dai poliziotti, che lo avevano cosi' notato in evidente stato di ebbrezza alcolica e che, percio', avevano deciso di sottoporlo all'alcoltest.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.41457/2019

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