Consulenza tecnica preventiva: no al ricorso per cassazione contro il provvedimento di rigetto

Consulenza tecnica preventiva: no al ricorso per cassazione contro il provvedimento di rigetto

Contro il provvedimento che nega la consulenza tecnica preventiva non è ammesso il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 cost.

Lunedi 28 Maggio 2018

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12386/2018, pubblicata il 21 maggio scorso, con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. 14301 del 20 giugno 2007, secondo il quale il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’articolo 696 bis cpc (e quindi anche il provvedimento di diniego, n.d.r.), non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’artico 111 Cost., nè di regolamento preventivo di giurisdizione, nè di competenza, trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà o strumentalità, come risulta dall’articolo 698 cpc, secondo il quale l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza ne impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

IL CASO: Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c. da una coppia al fine di accertare determinanti fatti relativi ad un incidente stradale nel quali gli stessi erano rimasti coinvolti e condannava gli stessi al pagamento delle spese legali del procedimento.

Secondo il Tribunale le richieste dei ricorrenti erano inammissibili in quanto non si conciliavano con i presupposti previsti dalla legge per l’applicazione dell’istituto richiesto, avendo le stesse unicamente finalità esplorative.

Avverso la decisione del Tribunale, i ricorrenti originari proponevano ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 cost, deducendo fra l’altro la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 669 bis cpc e dell’articolo 2043 c.c., avendo il Tribunale:

  1. ritenuto, erroneamente, insussistenti i presupposti per l’attivazione della consulenza tecnica preventiva prevista dall’articolo 696 bis c.p.c;

  2. Disposto, erroneamente, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dai Giudici di legittimità che con l’ordinanza in commento hanno evidenziato che:

  1. Il provvedimento che ha rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo non può essere qualificato, agli effetti dell’articolo 111, comma 7, Cost, alla stregua di una “sentenza (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5698 del 7/12/2013);

  2. Devono ritenersi ricompresi nel concetto di “sentenza” richiamato dall’articolo 111 Cost., inteso in senso sostanzialista, anche i provvedimenti giurisdizionali che hanno forma diversa dalla sentenza, purchè gli stessi presentino entrambi i requisiti della decisorietà (nel senso che essi risolvono una controversia su un diritto soggettivo o su uno status) e della definitività (nel senso che l’ordinamento non prevede rimedi diversi contro il provvedimento decisorio, in tal modo idoneo a pregiudicare irrimediabilmente quel diritto o quello status) (Cfr. Cass. Sez. Un. 15 luglio 2003 n. 11026);

  3. Dal punto di vista formale, il provvedimento emesso sul ricorso ex articolo 696 bis c.p.c., rientra nel novero delle ordinanze, per cui non è compreso tra quelli per i quali ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. consente il ricorso ordinario per cassazione;

  4. Dal punto di vista sostanziale, il suddetto provvedimento è privo dei caratteri di definitività e decisorietà solo in presenza dei quali lo stesso è suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione;

  5. Il provvedimento di rigetto della richiesta di consulenza tecnica non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova, anche in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza (estraneo all’articolo 696 bis c.p.c.), nè tantomeno le possibilità di conciliazione, pertanto lo stesso provvedimento è ridiscutibile nell’eventuale giudizio di merito, anche per quanto riguarda le spese.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.12386/2018

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