Condominio: recupero spese anticipate dall'ex amministratore e legittimazione passiva

Condominio: recupero spese anticipate dall'ex amministratore e legittimazione passiva
Mercoledi 14 Novembre 2018

Con l’ordinanza n. 27363/2018, pubblicata il 29 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai soggetti che l’ex amministratore di un condominio può citare in giudizio al fine di recuperare le somme che lo stesso ha anticipato in favore del condominio amministrato, ribadendo che la natura parziaria dell’obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell’amministratore, il quale può agire in giudizio citando i singoli condomini morosi o il Condominio in persona dell’amministratore pro-tempore, ottenendo, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione contro i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai Giudici di legittimità, un ex amministratore condominiale conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace il condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, al fine di ottenere la condanna dei condomini in solido, ciascuno in ragione della propria quota di millesimi, al rimborso delle somme anticipate nello svolgimento del mandato.

Nel costituirsi nel giudizio, il condominio eccepiva che la parte più consistente della somma richiesta corrispondeva alla quota di una sola condomina, nonchè l’inadempimento ex art. 1460 c.c. per la somma residua, spettante agli altri condomini, in quanto non erano stati mai esibiti i giustificativi della suddetta somma. La domanda dell’ex amministratore veniva accolta dal Giudice di Pace che, stante il sopravvenuto pagamento parziale, condannava il condominio al pagamento di una somma residua rispetto a quella richiesta.

La sentenza di prime cure veniva impugnata dal condominio, il quale chiedeva l’accertamento della natura parziaria e divisibile delle obbligazioni condominiali nonché la condanna nei soli confronti di una condomina morosa.

Il gravame veniva accolto dal Tribunale con conseguente rigetto della domanda dell’ex amministratore. Pertanto, quest’ultimo interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE:

La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ha ritenuto il motivo fondato ed ha accolto il ricorso con rinvio ad altro Giudice del Tribunale di provenienza per un nuovo esame.

Secondo gli Ermellini:

  1. come già affermato dagli stessi giudici di legittimità con la sentenza a Sezione Unite n. 9148/2018, in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del Condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote;

  2. l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia nei  confronti del Condominio legalmente rappresentato dal nuovo  amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali;

  3. il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote, ex art. 1123 codice civile, ha rilievo solo ove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate;

  4. ogni qual volta che l’amministratore contragga obblighi con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al Condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 27363 del 29/10/2018


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