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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente -
Dott. BELLINI Ubaldo - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere -
Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11041/2014 proposto da:
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE C., di C.P. ed E. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato PILERIO SPADAFORA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Innocenzi in ROMA, VICOLO DEI MODELLI 63;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore A.A., rappresentato e difeso dall'Avvocato SEVERO BRUNO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giulia De Santis in ROMA, P.ZZA GIUSEPPE MAZZINI 27;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1061/13 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 13/11/2013;
letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/06/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
Con atto di citazione notificato il 29.4.2011, l'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE C., di C.P. ed E. s.n.c., conveniva innanzi al Giudice di Pace di Viterbo il CONDOMINIO di (OMISSIS), per ottenere il rimborso delle somme anticipate nel corso del mandato. In particolare, chiedeva la condanna in solido dei condomini al pagamento della somma di Euro 1.723,99 e, in via subordinata, la condanna dei condomini a pagare tale somma, ciascuno in ragione della propria quota di millesimi.
Si costituiva in giudizio il Condominio, precisando che del credito azionato in giudizio, Euro 1.471,90 corrispondevano alla quota della sola condomina M., mentre i rimanenti Euro 253,08 risultavano dalla sommatoria delle quote dovute dagli altri condomini e che tale ultimo importo non era stato versato all'amministratore dimissionario in virtù di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., poichè quest'ultimo non aveva mai esibito i giustificativi delle somme pretese. Concludeva chiedendo di accogliere l'eccezione di inadempimento riguardo alla somma di Euro 253,08 e, in via concorrente, di accertare la natura parziaria dell'obbligazione e, per l'effetto, dichiarare che la somma per cui agiva la società attrice si riferiva al credito maturato da una sola condomina e che nulla dovevano gli altri condomini. ...
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