Condominio: quali questioni può sollevare il singolo condomino con l'opposizione a di

Condominio: quali questioni può sollevare il singolo condomino con l'opposizione a di

Con l’ordinanza n. 1502/2018, pubblicata il 22 gennaio 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle questioni che il condomino può far valere nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento degli oneri condominiali.

Martedi 6 Febbraio 2018

I Giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, hanno ribadito quanto già affermato in precedenti arresti secondo i quali il condomino che si oppone al decreto ingiuntivo emesso nei suo confronti relativo al mancato pagamento degli oneri condominiali non può far valere questioni riguardanti l’efficacia della delibera assembleare che ha approvato i suddetti oneri.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione nasce dall’opposizione promossa da un condomino avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da un condominio per il mancato versamento degli oneri condominiali deliberati dall’assemblea condominiale. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ritenendo legittimo il distacco dell’impianto di riscaldamento centralizzato da parte del condomino – opponente che aveva eccepito l’erroneità in suo danno del riparto delle spese relative al riscaldamento che erano state approvate dall’assemblea condominiale. In sede di appello, il Tribunale confermava la sentenza del Giudice di Pace, rigettando l’eccezione formulata dal Condominio secondo la quale il condomino avrebbe dovuto impugnare le delibere.

Il Tribunale osservava che il condomino assente alle riunioni condominiali non era stato messo nelle condizioni di proporre l’impugnazione. Infatti i verbali non erano stati comunicati al suddetto condomino. Inoltre, il Tribunale confermava la legittimità del distacco dall’impianto centralizzato del riscaldamento da parte del condomino.

Pertanto, il condominio proponeva ricorso per Cassazione, deducendo fra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., richiamando quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n.17486/2006, evidenziando che era onere del condomino impugnare le delibere con le quali l’assemblea condominiale aveva approvato le spese poi ingiunte con il procedimento monitorio.

LA DECISIONE: Secondo la Corte di Cassazione:

  1. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).

  2. nel giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione (nella specie, per aver l'assemblea posto a carico anche del condomino che si era distaccato dall'impianto di riscaldamento centralizzato le spese di gestione dello stesso), ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima.

    Per quanto detto, tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672);

  3. l’opposizione va accolta solo nel caso in cui la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c.  comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938);

  4. la dedotta mancata comunicazione delle delibere assembleari di approvazione e ripartizione delle spese ai condomini assenti ex art. 1137 c.c.  al condomino., in quanto vicenda del tutto estranea al procedimento formativo della volontà collegiale, può essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito da detta norma, ma non comunque motivo di invalidità da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell’art. 63 disp att. c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20069; Cass. Sez. 2, 22/05/1974, n. 1507). Nè il condomino potrebbe lamentare l'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento per non essere stato proprio convocato a quelle riunioni, trattandosi di vizio invocabile comunque con l'impugnazione ex art. 1137 c.c. e non di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione (Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486).

Alla luce delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, ha ritenuto il motivo fondato e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, che dovrà esaminare la causa tenendo conto di quanto affermato dai giudici di legittimità.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1502 del 22/01/2018

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