Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1502 del 22/01/2018

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Martedi 6 Febbraio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19879/2016 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA LAZZARUOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO BERTOLO;

- ricorrente -

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell'avvocato MARIA SALAFIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA NEGRI, DANIELA NEGRI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 207/2016 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Condominio di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 207/2016 del 19 aprile 2016.

M.L. resiste con controricorso.

La sentenza impugnata ha respinto l'appello proposto dallo stesso Condominio di (OMISSIS) avverso la sentenza n. 266/2015 del Giudice di pace di Verbania, la quale aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 17 settembre 2010 su domanda del Condominio (per spese condominiali deliberate in assemblee dell'ottobre 2009, del marzo e del maggio 2010). Il Giudice di pace ritenne legittimo il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato operato dal M. nel 2002 e quindi condivise la doglianza dell'opponente circa l'erroneità in suo danno dei riparti delle spese per il riscaldamento approvati con le citate deliberazioni. Il Tribunale di Verbania ha risposto all'eccezione del Condominio di (OMISSIS), secondo cui il M. avrebbe dovuto preventivamente impugnare le delibere del 2009 e del 2010, come lo stesso condomino risultava assente a tali riunioni e non era stato perciò messo in condizione di proporre impugnazione, non avendo ricevuto comunicazione dei verbali. Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze dell'espletata CTU, ha poi ribadito la legittimità del distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento effettuata dal M.. ...

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