Compensi professionali, ordinanze ex art. 702 bis cpc e regime impugnatorio

Compensi professionali, ordinanze ex art. 702 bis cpc e regime impugnatorio

Con l’ordinanza n. 19102/2019, pubblicata il 16 luglio 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al regime impugnatorio applicabile alle ordinanze emesse dal Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento dei compensi professionali al legale per l’attività svolta nell’ambito del processo tributario.

Lunedi 19 Agosto 2019

IL CASO: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., un avvocato conveniva in giudizio un ex cliente chiedendo che quest’ultimo venisse condannato al pagamento di un ingente somma a titolo di compenso professionale per l’attività svolta in suo favore in giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie.

Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso del legale riconoscendo a quest’ultimo una somma inferiore a quella richiesta.

Il cliente, rimasto soccombente, impugnava la suddetta ordinanza con ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 50 bis e quater in relazione all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2011, in quanto l’ordinanza era stata emessa dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza 25938/2018 secondo il quale “la giurisdizione spetta al giudice ordinario, precisando che trattasi di un contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita al giudice tributario ex art. 2 D.Lgs. n. 546 del 2002 e che non può trovare applicazione né l’art. 14 del  D.Lgs. n. 150 del 2011, norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, né l’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali.

Da tale principio, hanno concluso gli Ermellini, discende che alle richieste di compenso per attività professionali svolte nel processo tributario è inapplicabile l’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

Pertanto, nel caso esaminato, l’ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e ss. andava impugnata con l’appello, come testualmente prescrive l'art. 702 quater c.p.c., e non con il ricorso per cassazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.19102/2019

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