Clausole di stile e valore indeterminabile della domanda di risarcimento danni.

A cura della Redazione.
Clausole di stile e valore indeterminabile della domanda di risarcimento danni.

Con l'ordinanza n. 11213/2022 la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata degli effetti sulla competenza della clausola, inserita nella domanda di condanna ad una somma determinata, recante la seguente dicitura : o di quella maggiore o minore che riterrà di giustizia..

Martedi 12 Aprile 2022

Il caso: Tizia citava in giudizio la società X spa davanti al Tribunale di Roma, con il rito sommario di cui all'articolo 702 codice di procedura civile, assumendo che la società fornitrice del gas aveva illegittimamente asportato il contatore e deciso l'interruzione arbitraria della fornitura: per tali condotte chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di 5.000 Euro, o della somma maggiore o minore ritenuta come dovuta, oltre che il ripristino della fornitura di gas.

Il Tribunale riteneva che il valore della causa fosse inferiore ai 5.000 € e riteneva quindi la propria incompetenza in favore di quella del Giudice di Pace di Roma.

Avverso tale decisione Tizia proponeva regolamento di competenza assumendo che

- il valore della causa doveva ritenersi indeterminabile, in ragione di quella clausola, e che, comunque, richiesta dal giudice di precisare la domanda, aveva in corso di causa precisato che la richiesta di risarcimento era di 10.000 €;

- faceva inoltre presente che v’era altresì la domanda di ripristino del servizio di fornitura del gas che era da intendersi come di valore indeterminato.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato:

- a prescindere dalla circostanza che la domanda di risarcimento non era l'unica a determinare il valore della controversia, essendovi quella di ripristino della fornitura, inizialmente la ricorrente aveva, sì, formulato una richiesta di 5.000 € di risarcimento, ma aveva espressamente aggiunto che la stessa richiesta era estesa alla somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata come dovuta nel corso del giudizio;

- si tratta di una clausola che validamente manifesta la volontà della parte di attribuire un valore indeterminato alla domanda, piuttosto che costituire una clausola di stile: come infatti osservato da questa Corte in più occasioni “il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”;

- sulla base pertanto di quanto espresso, la causa doveva ritenersi come di valore indeterminato e di competenza del Tribunale di Roma. 

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.11213 2022

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