La Corte di Cassazione, Sez. Feriale Penale, con la sentenza n. 33378 del 01/08/2013 ha statuito un principio molto importante, e cioè la irrilevanza dello stato formale di disoccupazione sull'obbligo di ciascun genitore a provvedere al mantenimento dei figli, con conseguente sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare prevista dall'art. 570 c.p.
Più in particolare, la Corte ha precisato che per evitare di incorrere nel reato de quo, non è sufficiente che il genitore obbligato esibisca la documentazione attestante lo stato formale di disoccupato, ma, laddove tale situazione perduri da anni, è necessario che l'obbligato adduca una inabilità lavorativa o dimostri una incapacità oggettiva ad adempiere, consistente in una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di entrate sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto, e al tempo stesso fornisca elementi sulla sua capacità di sopravvivenza in tale lungo periodo.
Inoltre la Suprema Corte ribadisce un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, in base al quale non esclude il reato la circostanza che al mantenimento del minore provveda l'altro genitore, anche con l'aiuto di altri parenti o congiunti, in quanto, specifica la Corte, lo stato di bisogno del minore è oggettivo e presunto, stante la sua assoluta incapacità a produrre reddito.