Cassazione penale: sentenza n. 33378 del 01/08/2013

Assistenza familiare - Violazione degli obblighi di.
Cassazione penale: sentenza n. 33378 del 01/08/2013
Venerdi 6 Settembre 2013

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado del 10/07/2009 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato F.L. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2 per avere, in (...omissis...), omesso di corrispondere in favore delle figlie minori A. e M. l'assegno di mantenimento di 300,00 Euro, nonchè la metà delle spese scolastiche, pari a 30,00 Euro per ciascuna bambina, cui era tenuto in forza della convenzione di separazione omologata da quel Tribunale, così facendo mancare alle medesime i mezzi di sussistenza.

Rilevava la Corte di appello come gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado avessero provato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestatogli;

e come, in ragione del precedente penale di cui il F. era gravato, dovesse essere confermata anche la statuizione della subordinazione al pagamento di quanto dovuto alla costituitasi parte civile della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta.

 

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, il quale, formalmente con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la decisione di condanna di primo grado benchè fosse risultato dimostrato che il prevenuto era rimasto disoccupato fin dal gennaio del 2005 e non era stato in condizioni di poter fare fronte all'impegno assunto nei riguardi delle due figlie, in favore delle quali, comunque, egli aveva sempre provveduto all'acquisto di capi di abbigliamento e di calzature (ragazze che, peraltro, non avevano patito la mancanza dei mezzi di sussistenza, dato che la madre aveva svolto un'attività lavorativa); l'imputato si è, altresì, doluto dell'apposizione della condizione cui era stata subordinata la efficacia del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto che egli non era affatto gravato da un precedente penale specifico.

 

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza dei relativi motivi.

3.1. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte i principi secondo i quali, per un verso, la condizione di incapacità ad adempiere deve consistere in una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto e la cui prova, incombente sull'obbligato, non può ritenersi soddisfatta con la sola documentazione dello stato formale di disoccupato: stato di disoccupazione che, dunque, è inidoneo ad esimere da responsabilità penale laddove risulti persistente per svariati anni senza che l'interessato abbia mai dedotto una condizione di inabilità lavorativa o fornito elementi sulla sua capacità di sopravvivenza in tale lungo periodo di inattività (in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515). E, per altro verso, che è superflua la prova dello stato di bisogno quando non sia stato adempiuto l'obbligo verso i figli minori e non esclude la sussistenza del reato neppure la "situazione di aiuto" proveniente da terzi o dall'altro coniuge, posto che lo stato di bisogno del minorenne è oggettivo e presunto in ragione della sua incapacità a produrre reddito, e, pertanto, non viene meno se l'altro genitore provvede con il proprio lavoro o con l'intervento di altri congiunti (così, ex multis, Sez. 6, n. 40823 del 21/03/2012, B., Rv. 254168).

Di tali regulae iuris la Corte territoriale ha fatto buon governo, spiegando, con motivazione congrua e priva di vizi di illogicità - pure richiamando le argomentazioni valorizzate dalla conforme sentenza di prime cure - come le carte del processo avessero provato che il F., in giovane età e nel pieno delle sue capacità lavorative, non aveva fornito alcuna dimostrazione della sua reale impossibilità di adempiere all'obbligo cui era tenuto verso le due figlie minori, non aveva fatto in alcun modo fronte al versamento anche di somme di più ridotto importo, nè aveva chiesto una riduzione dell'assegno che era obbligato a versare in favore delle bambine, nonostante che alle esigenze delle stesse la madre avesse cercato di dare una risposta, svolgendo una attività lavorativa e venendo aiutata dai suoi genitori, con i quali era andata a convivere (v. pagg. 1-3 sent. Mnpugn.; pagg. 3-5 sent. 1 grado).

3.2. Quanto al secondo motivo del ricorso, la doglianza difensiva, peraltro formulata in termini molto generici, è priva di pregio.

Reputa il Collegio che non vi sia ragione alcuna per disattendere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi Indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti sia per concedere che per negare il beneficio (tosi, tra le tante, Sez. 1, n. 4136 del 26/02/1993, P.G. Mil. In proc. Sinesi, Rv. 193735; Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, P.M. Mil. in proc. Gelati, Rv. 189611).

Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di condizionare la operatività di quel beneficio, riconosciuto all'imputato, al versamento di quanto dovuto in favore della costituita parte civile, essendo stato lo stesso già condannato per altro reato (v. pag. 3 sent. impugn.).

Nè rileva la dedotta incapacità del F. a fare fronte all'impegno impostogli, In quando è pacifico che al giudice della cognizione non compete alcuna indagine preventiva sulle condizioni economiche dell'imputato, nel momento in cui esercita il potere di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio (così, tra le altre, Sez. 3, n. 3197/09 del 13/11/2008, Calandra, Rv. 242177; Sez. 6, n. 48534 del 19/11/2003, De Tommaso, Rv. 228599).

 

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 610 cod. proc. pen., al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

Così deciso in Roma, il 30 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2013

 

Commento alla sentenza.

 

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