Cassazione: buona fede del debitore e efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente

Sentenza n. 20847 dell' 11/09/2013.
Cassazione: buona fede del debitore e efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente
Sabato 28 Settembre 2013

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20847 del 11/09/2013, nell'esaminare il caso di un debitore che aveva pagato al creditore c.d. apparente, cioè a persona diversa dal creditore effettivo, coglie l'occasione per ribadire concetti e principi che presiedono a tale fattispecie, chiarendo i contenuti della normativa codicistica, in particolare dell'art. 1189 c.c

  1. In primo luogo l'art. 1189 c.c deroga al principio generale sancito dall'art. 1188 c.c., (per il quale il pagamento è liberatorio solo se effettuato al creditore o al suo rappresentante) dando rilievo alla c.d. “apparenza giuridica”: il debitore è liberato dalla sua obbligazione se paga ad un soggetto (l'accipiens) che appare autorizzato a riceverlo, ma a condizione che l'errore sia stato determinato dallo stesso creditore effettivo, che ha fatto sorgere nel debitore in buona fede, ossia esente da colpa, la ragionevole presunzione circa la rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.
  2. In tal caso, solo in presenza di circostanze univoche e concludenti riconducibili al creditore, che il debitore deve però provare, questi può beneficiare della deroga di cui all'art. 1189 c.c,, con la conseguenza che in tal caso spetterà poi al creditore dimostrare che il debitore era comunque a conoscenza della reale situazione o che il suo affidamento è stato determinato da colpa.

 

Testo integrale della sentenza.

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