Segnaliamo un servizio molto utile che il Ministero dello sviluppo economico ha messo in linea per la ricerca online su scala nazionale degli indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata) appartenenti ai professionisti ed alle imprese.
Il percorso che ha portato alla creazione del servizio inizia nel 2005, con l’approvazione del Dlgs 82/2005, meglio conosciuto come “Codice dell’Amministrazione Digitale”, entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
In particolare l’Art. 6-bis del citato decreto, introdotto successivamente, sancisce l’istituzione dell’ “Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti”, abbreviato in INI-PEC.
Naturalmente i professionisti e le imprese non devono comunicare al Ministero il loro indirizzo PEC ma la raccolta e l’aggiornamento degli indirizzi di posta è effettuata tramite apposite procedure di interscambio dati con gli Ordini professionali e le Camere di commercio.
Gli Ordini ed i Collegi professionali ad esempio possono inviare direttamente i dati dei loro iscritti accedendo alla sezione riservata.
Il motore di ricerca INI-PEC è praticamente la realizzazione pratica di quanto stabilito al comma 3 dell’art. 6-bis dove si stabilisce che l’indice sia consultabile da tutti i soggetti interessati, compresi i cittadini, tramite un apposito portale web e senza necessità di registrarsi.
Il servizio è reso tramite un semplice FORM di inserimento dati per la ricerca dove è possibile specificare i dati di ricerca:
Per i professionisti:
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Categoria Professionale
Provincia
Numero di iscrizione all’ordine
Per le imprese:
Denominazione
Provincia
Codice Fiscale / Partita IVA
Per evitare acquisizioni massive dei dati da parte di robots automatizzati è presente il codice antispam (CAPTCHA) da inserire nella casella di controllo.
Se i dati inseriti non sono sufficienti per identificare il professionista o l’azienda il sistema visualizza un messaggio di errore, nel qual caso è necessario aggiungere qualche informazione in più. L’unico inconveniente è che bisogna digitare nuovamente il codice antispam.
Per i professionisti generalmente basta inserire nome, cognome e categoria professionale, aggiungendo eventualmente la provincia in caso di omonimie; se si conosce il codice fiscale del professionista tutti gli altri campi possono essere lasciati vuoti.
Se la ricerca produce più di un risultato il sistema visualizza un elenco delle schede trovate altrimenti passa direttamente alla scheda.
E’ anche possibile inserire soltanto le prime lettere del nome e/o del cognome ma vi è comunque un limite al numero massimo di schede, superato il quale il sistema visualizza l’avviso di “restringere i criteri di ricerca”.
Le informazioni visualizzate sono:
per i professionisti:
l’indirizzo PEC
il codice fiscale
la categoria professionale di appartenenza
la provincia
il numero di iscrizione all’ordine
la data di aggiornamento dei dati da parte dell’ordine professionale di appartenenza.
per le imprese:
l’indirizzo PEC
la provincia
il codice fiscale / la partita IVA
la data di aggiornamento dei dati da parte del registro imprese.
I dati sono scaricabili anche in formato csv per un utilizzo informatico (ad esempio per l’inserimento in una rubrica se il software prevede l’importazione in questo formato).
NOTA:
E’ possibile effettuare anche la ricerca inversa, ovvero risalire ai dati del professionista o dell’impresa tramite l’indirizzo PEC e cliccando sullo stesso bottone per la ricerca.
Per quanto l’applicazione, a nostro modesto parere, possa essere ulteriormente migliorata (ad esempio la funzione di copia dell’indirizzo PEC non funziona su tutti i browser), riteniamo molto utile questo servizio e per questo motivo lo abbiamo inserito tra le applicazioni online (sezione Ricerche Online).
Per saperne di più consulta anche le FAQ.
Art. 6-bis Dlgs 82/2005 - Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonchè lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.