Nell'ordinanza n. 5906/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla ammissibilità o meno della condanna alle spese in appello di entrambi i gradi i giudizio nel caso in cui l'appellata non abbia proposto appello incidentale sul punto.
Venerdi 25 Febbraio 2022 |
Il caso: La Corte d'appello di Trieste confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi Tizio e Mevia e respinto la domanda di addebito formulata nei confronti del marito e condannato quest'ultimo al versamento alla moglie dell'importo mensile di € 500, 00, a titolo di contributo al mantenimento.
In particolare, i giudici respingevano l'appello di Tizio in punto di revoca dell'assegno di mantenimento e pertanto condannavano l'appellante al rimborso all'appellata non solo delle spese del grado di appello ma anche di quelle del primo grado.
Tizio propone ricorso per Cassazione, lamentando la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.324 e 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello condannato l'appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, pur in mancanza di un motivo di impugnazione relativo al capo della decisione di primo grado relativo alla compensazione delle spese, non avendo l'appellata proposto appello incidentale.
Per la Cassazione la censura è fondata; viene rilevato che:
- l'appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello, mentre non ha proposto appello incidentale neppure in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese processuali;
- una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado;
- il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
- viceversa, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.