Cane randagio attraversa la strada causando un incidente: quale ente responsabile

Cane randagio attraversa la strada causando un incidente: quale ente responsabile

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15244 del 31 maggio 2024 si pronuncia in merito ai profili di responsabilità nel caso di incidente provocato dall'attraversamento improvviso di un cane randagio.

Mercoledi 5 Giugno 2024

Il caso: Tizio e Mevia citavano in giudizio la Asl sostenendo che Tizio, alla guida della vettura di proprietà di Mevia, per evitare l'investimento di un cane randagio che improvvisamente aveva attraversato la strada, era andato a finire contro un muro di sostegno provocando danni alla vettura ma soprattutto riportando ferite gravi che avevano comportato una invalidità del 15%.

In quel giudizio, la Asl chiamava in causa il Comune, ossia il comune nel cui territorio si era verificato l'incidente, addebitando a quest'ultimo la responsabilità dovuta alle omissioni di controllo sull’animale randagio.

Il Tribunale riteneva responsabile il solo comune e lo condannava al risarcimento dei danni subiti dagli attori, escludendo dunque una qualsiasi responsabilità in capo alla Asl.

Il Comune proponeva appello facendo valere la responsabilità esclusiva della Asl, obbligata, in base alla legge regionale, alla prevenzione del randagismo; la Corte di appello di Napoli accoglieva questo motivo condannando in solido il comune e la Asl.

Il Comune ricorre in Cassazione con due motivi di doglianza:

1) Violazione della legge n. 16 del 2001, in base alla quale l'unica responsabile della prevenzione del randagismo e dunque della cattura degli animali randagi, deve ritenersi essere l’azienda sanitaria locale, con esclusione dunque di ogni responsabilità in capo ai comuni, compreso ovviamente quello ricorrente;

2) Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 156 secondo comma cpc per via della contraddizione tra motivazione e dispositivo: la Corte di appello, dopo aver preso atto che in base alla legge regionale l'obbligo di controllo degli animali randagi grava sulla Asl, ha tuttavia condannato in solido, sia al risarcimento che alle spese, entrambe le parti mentre avrebbe dovuto condannare la sola Asl.

La Cassazione, nel ritenere fondate le censure, osserva:

a) la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi;

b) poiché la legge numero 16 del 2001 Regione Campania individua la Asl come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva chiaramente che è la Asl a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al comune, la quale presuppone che quest’ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito.

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