Cane investito: esclusione di responsabilità del conducente del veicolo di soccorso

Cane investito: esclusione di responsabilità del conducente del veicolo di soccorso

Corte di Cassazione III sez. civ. n. 9864 del 22.03.2022

Investimento cane lasciato incustodito sulla strada – Colpa del conducente veicolo investitore - esclusione. Obbligo di adottare cautele per evitare che l’animale sia di intralcio o pericolo per la circolazione

Martedi 12 Luglio 2022

La vicenda sottoposta ai Giudici della Suprema Corte nasce da un investimento di un cane meticcio che viveva con una signora nella sua casa di campagna ucciso da un veicolo di un’associazione di protezione civile utilizzato per sedare un incendio occorso nei pressi dell’abitazione della suddetta proprietaria del cane.

La stessa cita in giudizio il conducente del veicolo, l’associazione di protezione civile e la compagnia di assicurazione garante la R.C. Auto. I danni richiesti riguardano le spese veterinarie affrontate per l’accertamento del decesso del cane, la rimozione della carcassa e i danni non patrimoniali consistenti nella lesione del rapporto affettivo con il cane ovvero il pregiudizio al valore affezione costituito dall’animale. Il Giudice di Pace di Lecce accogliendo la domanda attorea ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni richiesti, ma interposto gravame il Tribunale ha non solo ritenuto esente da responsabilità il conducente del veicolo investitore ma ha ritenuto che il danno dovesse attribuirsi alla condotta imprudente della stessa danneggiata e ha comunque escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del valore di affezione verso gli animali.

A tale sentenza la proprietaria del cane ricorre in Cassazione per due motivi. Il primo è che il veicolo non fosse in emergenza e pertanto esentato dal rispetto delle regole del Codice della Strada e il secondo che il cane va tenuto si al guinzaglio ma per evitare danni a terzi e non a sé stesso.

La Corte argomenta sul primo motivo considerando che il fatto è stato esaminato dal giudice e non può considerarsi un fatto omesso né può ovviamente contestarsi l’accertamento effettuato, trattandosi di un fatto insuscettibile di rivalutazione in sede di ricorso per Cassazione. In effetti dall’istruttoria era emerso che il veicolo era in emergenza per il divampare di un incendio con i lampeggianti in funzione e la sirena accesa. La proprietaria del cane contestava, in sede di ricorso per Cassazione, tale dinamica asserendo che l’emergenza era terminata e che il veicolo aveva i dispositivi di segnalazione ed emergenza spenti.

Il secondo motivo, ovvero che sarebbe stata omessa o comunque erroneamente valutata dal giudice di merito la asserita violazione della regola cautelare di tenere il cane al guinzaglio. Per il ricorrente tale cautela, prevista da un’ordinanza del Ministero della Sanità ovvero la n. 209 del 2013, è posta a tutela dei terzi per evitare che vengano aggrediti dal cane e non per impedire che venga investito; con la conseguenza che la norma asseritamente violata avrebbe uno scopo diverso da quello che le si attribuisce e la sua violazione non può essere causa di un evento diverso da quello che la regola vuole evitare.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour questa censura è infondata in quanto il Giudice di merito si riferiva ad una cautela generale e non specifica come quella prevista dall’ordinanza del Ministero della Sanità. Per il Giudice di merito la cautela non è da ricavarsi da apposite norme ma quale regola generale date le circostanze del caso (incendio in atto e circolazione di mezzi di soccorso). Conclude la Corte che l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, laddove non ha utilizzato le cautele necessarie tenendo al riparo il cane in presenza di autoveicoli di soccorso, è un accertamento corretto sul piano giuridico e non sindacabile su quello di fatto. Per questo motivo la lesione del valore di affezione va considerata di conseguenza assorbito.

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