Cambiale pagata con lieve ritardo e obblighi della banca per evitare il protesto

Cambiale pagata con lieve ritardo e obblighi della banca per evitare il protesto

Con l’ordinanza n. 2549/2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli obblighi della banca domiciliataria di una cambiale, nel caso in cui il debitore provveda al suo pagamento con leggero ritardo rispetto alla data di scadenza e, comunque, dopo che è stato già attivato il procedimento per la levata del protesto.

Venerdi 1 Maggio 2020

IL CASO: Nella vicenda esaminata, un cliente citava in giudizio la banca domiciliataria di una cambiale al fine di accertare l’illegittimità dell’operato della convenuta in relazione all’elevazione del protesto di una cambiale e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Nel caso di specie, la cambiale era stata pagata il giorno successivo alla scadenza indicata nel titolo e il debitore, convinto di aver evitato il protesto, rilasciava una dichiarazione di non essere stato protestato. A seguito della suddetta dichiarazione, il debitore subiva un procedimento penale per falso, che si concludeva con l’assoluzione. Non solo, il debitore fu costretto a versare nuovamente la somma indicata nella cambiale.

Il Tribunale rigettava la domanda, non ritenendo illegittima la condotta della banca in quanto l’ordine del pagamento era stato impartito dall’attore in una data successiva a quella di scadenza della cambiale.

Il gravame avverso la sentenza di primo grado veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.

Pertanto, la vertenza veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione sul ricorso promosso dall’originario attore, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, il quale deduceva, fra l’altro, l’illegittimità e l’erroneità del protesto, la violazione e la falsa applicazione del principio generale di buona fede da parte della banca, del tempo dell’adempimento ed estinzione dell’obbligazione nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1188 c.c.

Secondo il ricorrente, il protesto era illegittimo in quanto elevato dopo l’estinzione del debito e, pertanto, era configurabile la responsabilità della banca non avendo quest’ultima “richiamato” il titolo, nonostante l’avvenuto pagamento, che era rimasto, pertanto, nelle mani del Notaio il quale provvedeva ad elevare il protesto.

LA DECISIONE: I Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello affermando il seguente principio di diritto alla quale quest’ultima dovrà attenersi: “ Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dal L. n. 349 del 1973, art. 12, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca - ove sia intervenuta comunque la levata del protesto - di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine’’.

Secondo gli Ermellini:

1. nel caso esaminato, era configurabile la responsabilità della banca per condotta omissiva in quanto il debitore aveva provveduto al pagamento della cambiale nel giorno successivo alla scadenza, come consentito dall’art. 43 della legge cambiaria e con valuta del giorno della scadenza e la banca non aveva comunicato al Pubblico Ufficiale il venir meno del presupposto per procedere alla levata del protesto;

2. la responsabilità dell’istituto bancario ha natura contrattuale in quanto il debitore aveva dato ordine alla banca di addebito della cambiale in conto corrente (come consentito dall’art. 4 della legge cambiaria), con una disposizione, quindi, riconducibile al contratto di mandato;

3. l’obbligo della banca di attivarsi immediatamente per impedire la levata del protesto deriva comunque dalla clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c.;

4. la semplice accettazione da parte della banca del pagamento in ritardo, peraltro minimo, della cambiale con addebito sul conto corrente con valuta del giorno della sua scadenza, ha ingenerato nel debitore il ragionevole affidamento che con il suddetto pagamento il debito si sarebbe estinto con conseguente venir meno del rischio di subire il protesto;

5. nel caso in cui la banca avesse avuto dei dubbi sulla possibilità di poter intervenire per bloccare il procedimento della levata del protesto, aveva l’onere di rappresentare adeguatamente la circostanza al debitore al fine di consentire a quest’ultimo di agire tempestivamente per evitare il suddetto procedimento o, eventualmente, attivarsi per ottenere, nell’immediatezza la cancellazione del protesto avvalendosi della procedura prevista dall’art. 12 della legge n. 349/1973;

6. l’obbligazione si è estinta con il pagamento del titolo presso lo stesso istituto di credito, in quanto, come consentito dall’art. 4 legge cambiaria, era stato deciso come luogo di pagamento quello di un terzo, appunto la banca.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.2549/2020

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