L'avvocato difensore di se stesso in sede civile - appunti sugli artt. 86 e 91 c.p.c.

Avv. Francesco Isola.
L'avvocato difensore di se stesso in sede civile - appunti sugli artt. 86 e 91 c.p.c.
Giovedi 8 Febbraio 2024

A differenza del giudizio penale, nel quale l'imputato che esercita la professione di avvocato non può difendersi personalmente, l'art. 86 del codice di procedura civile prevede espressamente che "La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.".

E' quindi assolutamente inutile (oltre che un pò ridicolo) che un avvocato, intendendo stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un altro avvocato, si autoconferisca la procura alla lite, certificando l'autografia della sottoscrizione del mandato.

Nonostante l'ovvietà di tale considerazione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dovuto, più di una volta, pronunciarsi sul punto: con le decisioni n. 9/2019, n. 11436/2002, n. 8738/2001, n. 6947/1992, n.1442/1990 e n. 234/1990.

Si legge, ad esempio, nella più recente: "Il curatore, essendo avvocato, poteva - inoltre - stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche (da considerare, comunque distinte: (...)), senza che occorresse il formale conferimento - a sé stesso - della procura alle liti (Cass. 12348/2002; Cass. 8738/2001; Cass. 2608/1964; Cass. 2489/1962)".

Non solo: a parere di chi scrive, la certificazione dell'autografia della propria sottoscrizione non è consentita, essendo la procura a se stesso un atto abnorme ed estraneo alla funzione attribuita all'avvocato dall'art. 83 cod.proc.civ.-.

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Altra e diversa questione è quella relativa alla liquidazione dei compensi in favore dell'avvocato vittorioso che si difenda da solo.

Laddove il giudizio si svolga innanzi al Giudice di Pace, e la causa abbia un valore non superiore ad € 1.100,00, oppure il Giudice di Pace  ne dia espressa autorizzazione, la parte potrà stare il giudizio di persona: ed in tal caso nessuna liquidazione verrà disposta in favore della parte vittoriosa in quanto, ovviamente, un normale cittadino che si difenda da solo non incorre in alcuna spesa.

Se la parte, invece, si faccia rappresentare in giudizio (anche nei casi in cui ciò non sia obbligatorio) da un avvocato, la sentenza che concluderà il giudizio dovrà pronunciarsi sulle spese, liquidandole normalmente in favore della parte vittoriosa, in base ai relativi parametri ministeriali.

Qualora la parte sia un avvocato, il Giudice non può sapere se intenda esercitare - in favore di sè stesso - il ministero di difensore, ovvero il diritto - spettante ad ogni cittadino - di difendersi da solo: per tale motivo la decisione n. 12680/2004 ha affermato come non sia sufficiente la indicazione del  proprio titolo professionale   e la dichiarazione di stare in giudizio personalmente:  "perché mentre la parte che sta in giudizio di persona non può richiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come difensore di se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale".

Per ottenere la liquidazione delle spese, pertanto, l'avvocato deve specificare di stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86.

Poiché la Cassazione non è infallibile, si trovano anche altre decisioni che richiedono il medesimo requisito anche nei giudizi in cui la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un avvocato: ma si tratta, a parere di chi scrive, di una malaugurata svista.

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