Con l'ordinanza n. 18734 del 23/09/2016 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di mancato versamento dell'IRAP da parte di uno studio legale con segretaria part time.
Martedi 4 Ottobre 2016 |
Un professionista, esercente l'attività di avvocato, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale la cartella di pagamento con cui l'Agenzia ingiungeva al professionista il mancato versamento dell'IRAP per l'anno 2004.
La CTP accoglieva il ricorso e l'Ufficio proponeva appello: la CTR respingeva l'impugnazione in quanto, svolgendo il contribuente l'attività professionale di docente universitario in via principale e quella di avvocato in modo residuale attraverso l'utilizzo di beni strumentali minimi e della collaborazione part-time di una dattilografa, non poteva ritenersi sussistente il requisito applicativo dell'imposta in questione, ossia l'autonoma organizzazione.
L'Agenzia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che il giudice di appello avesse errato nel ritenere insussistente l'autonoma organizzazione, nonostante l'avvocato si avvalesse in modo non occasionale della collaborazione di una dattilografa part-time.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, richiama una recentissima sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) che ha precisato che: