REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26232-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO TONELLI, rappresentato e difeso da se stesso;
- controricorrente -
e contro
EQUITALIA PERUGIA SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 149/03/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 30/06/2011, depositata il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
C.G., esercente l'attività di avvocato, impugnava dinanzi alla CTP di Perugia la cartella di pagamento con cui l'Agenzia ingiungeva al professionista il mancato versamento dell'IRAP per l'anno 2004. La CTP accoglieva il ricorso e l'Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR dell'Umbria con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di appello affermava che, svolgendo il contribuente l'attività professionale di docente universitario in via principale e quella di avvocato in modo residuale attraverso l'utilizzo di beni strumentali minimi e della collaborazione part-time di una dattilografa, non poteva ritenersi sussistente il requisito applicativo dell'imposta in questione, ossia l'autonoma organizzazione.
L'Agenzia propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, a cui il contribuente resiste con controricorso e memoria.
Con l'unico motivo, l'Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR aveva ritenuto insussistente l'autonoma organizzazione, nonostante l'avvocato si avvalesse in modo non occasionale della collaborazione di una dattilografa part-time.
Premesso che non ricorrono i presupposti per la chiesta riunione del presente procedimento ad altro relativo a diversa annualità per il medesimo tributo, proprio in relazione all'autonomia degli elementi fattuali che giustificano l'applicazione del tributo nelle singole annualità, il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l'irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell'autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell'IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Nell'affermare tale principio le S.U. hanno precisato che una tale forma di collaborazione reca all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Ciò perchè lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali, "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione", non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore.
A tali principi si è attenuto il giudice di merito. Ed invero, la CTR ha ritenuto che il contribuente si era avvalso di una dattilografa part-time; elemento che, unito all'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (v. Cass. ult. cit.), quali un'automobile e altri strumenti di piccola entità necessari a qualsiasi professionista, non è suscettibile di combinarsi con il lavoro del professionista, di potenziarne le possibilità e, conseguentemente, di configurare la presenza di autonoma organizzazione.
Per queste ragioni, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tenuto conto dei recenti interventi resi dalle S.U. in materia.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016